01.04.2020 Icon

Applicazione dell’art. 1526 c.c. al leasing: la questione (forse) passa alle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione ha rimesso al primo Presidente la valutazione circa l’assegnazione alle Sezioni Unite di due principi che rivestono grande rilevanza per il contratto di leasing:

  • se l’applicazione dell’art. 1 commi 136-140 della Legge 124/2017 a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore sia compatibile con i principi comunitari di certezza del diritto e tutela dell’affidamento;
  • se l’art. 72 quater Legge Fallimentare possa trovare applicazione analogica anche a fattispecie concrete antecedenti alla sua entrata in vigore.

La Suprema Corte, dunque, ha finalmente recepito le istanze di chiarezza e prevedibilità delle decisioni in materia di leasing, rispondendo a quelle esigenze (non solo giuridiche) di individuazione della disciplina applicabile alla locazione finanziaria.

Ora, nell’attesa che la Suprema Corte disponga una – quantomeno auspicabile – rimessione alla Sezioni Unite tale da dirimere i contrasti in atto tra sezioni semplici, è il caso di valorizzare questo intervallo per focalizzare l’attenzione sull’importanza sistemica del provvedimento.

Sotto il profilo strettamente giuridico, la Suprema Corte svolge una disamina delle pronunce che hanno sancito l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. al contratto di leasing c.d. traslativo e di quelle più recenti che, al contrario, lo hanno disapplicato.

In tale contesto, che come sottolinea la Corte è stato tratteggiato interamente dalla fonte giurisprudenziale, il Collegio si chiede se il tradizionale orientamento che ha sancito l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. possa essere considerato una vera e propria fonte para-normativa: “Non è men vero, tuttavia, che d’un orientamento giurisprudenziale consolidato da tradizione pluritrentennale, e divenuto “diritto vivente”, il men che possa dirsi è che abbia assunto una funzione paranormativa: il diritto quo utimur, infatti, per esperienza comune non è solo quello scritto nelle fonti di produzione, ma è quello scritto nelle fonti di produzione per come applicato nelle aule di giustizia. A meno di non volere negare che la giurisprudenza sia uno dei formanti dell’esperienza giuridica, dovrà di conseguenza ammettersi che essa concorre alla formazione della norma da applicare, e massimamente ciò dovrà dirsi per la giurisprudenza di legittimità”.

Sul punto, la Corte ricorda che le Sezioni Unite, in passato, hanno già affermato che “un orientamento consolidato in materia di norme processuali “è giustificato solo quando l’interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati dis funzionali, irrazionali o ingiusti, atteso che l’affidabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo”(Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014, Rv. 632844 – 01)”.

Forse anche tale aspetto dovrà essere risolto in maniera definitiva e generale, dato che i suoi effetti avrebbero un impatto determinante in molte aree del diritto.

Ma tornando al merito della nostra questione, il tema è determinare una volta per tutte quali effetti siano riconducibili alla risoluzione del contratto di leasing, ossia se l’art. 1526 c.c. debba applicarsi in via analogica, con tutti gli effetti restitutori che questo prevede, oppure se la disciplina legale fissata dalla Legge 124/2017 debba prendere il sopravvento e indirizzare i Giudici ad una decisione che tenga conto delle norme attuali anche per fatti che si sono verificati nel passato (sul punto, Cass. Civ., 29 marzo 2019, n. 8980).

Senza pretendere di liquidare il quesito posto dall’ordinanza in commento, è tuttavia palese che la legge debba prevalere sull’interpretazione e non possa che superare gli eventuali orientamenti giurisprudenziali formatisi in precedenza.

È noto, del resto, che la fonte legislativa è sovraordinata a quella di matrice giurisprudenziale, che deve cedere il passo laddove una norma sopravvenuta disciplini compiutamente una fattispecie che, in precedenza, era priva di una regolamentazione legale.

E infatti, il tradizionale orientamento che fissava l’applicazione dell’art. 1526 c.c. al leasing, era stato inaugurato proprio per far fronte ad una lacuna del diritto italiano che, fino all’entrata in vigore della Legge 124/2017, non disciplinava in alcun modo il contratto di leasing.

Per finire, dunque, si auspica che la Suprema Corte valuti tali elementi indirizzando la propria decisione nel rispetto della disciplina legale attuale, che è stata introdotta proprio per tacitare i contrasti giurisprudenziali.

Sotto il profilo economico, invece, non possiamo che attendere una decisione a Sezioni Unite che ponga fine al contrasto giurisprudenziale in atto e, dunque, fornisca una cornice chiara (e definitiva) per gli operatori del settore, che li metta in condizione di valutare i rischi e le patologie negoziali senza sorprese, nonché di assumere i presidi più opportuni.

Cass., Sez. III, Ord., 25 febbraio 2020, n. 5022 Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com

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