05.10.2021 Icon

Appello incidentale: quando va proposto

Quando il Tribunale in primo grado esplicitamente rigetta una questione, essa va riproposta in secondo grado con appello incidentale, poiché non è sufficiente la mera proposizione di un’eccezione per la contestazione di quella questione.

Partendo dall’esame delle norme, infatti, l’art. 346 c.p.c. espressamente prevede che “le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.

Tuttavia, quando “una eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado, ai fini della devoluzione al giudice di appello della sua cognizione ad opera del convenuto vittorioso relativamente all’esito finale della lite, è necessaria la proposizione dell’appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 c.p.c.”.

Quando il rigetto della questione in primo grado sia stato esplicito o implicito, purché reso in maniera inequivoca, la parte che voglia eccepire tali questioni anche in secondo grado dovrà quindi proporre appello incidentale.

Invece, quando la questione da riproporre sia stata semplicemente ignorata (direttamente o implicitamente dal giudice), sarà sufficiente la riproposizione esplicita.

In questa seconda ipotesi, se non si provvede alla riproposizione è insufficiente la mera eccezione in appello, con l’unica deroga (per cui si ritiene idonea anche la mera eccezione, senza la riproposizione) nel caso in cui si tratti di eccezione rilevabile d’ufficio con l’art. 345 c.p.c., comma 2.

Pertanto, in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2″ (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione” (Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 7 settembre 2021, n. 24062).

Anche le Sezioni Unite sono intervenute sul punto, chiarendo che “in caso di rigetto esplicito o implicito inequivoco, il convenuto vittorioso è tenuto a proporre appello incidentale. Nel caso di eccezione ignorata direttamente o implicitamente dal giudice a quo, per il convenuto vittorioso è sufficiente la riproposizione esplicita. Ma in difetto di riproposizione, è insufficiente la mera eccezione in appello” (Sezioni Unite, 12 maggio 2017 n. 11799).

Nel caso di specie, l’appellato – che avrebbe dovuto proporre appello incidentale, a sua volta – si era invece limitato a chiedere il rigetto della impugnazione.

Tuttavia, sugli altri due motivi non opposti dall’appallante (relativi alle questioni a sostegno della domanda di accertamento del pregiudizio sofferto) si era formato il giudicato.

La Corte d’Appello, in questo caso, avrebbe erroneamente esteso l’applicazione dell’art. 346 c.p.c., che riguarda la disciplina delle domande e delle eccezioni, anche all’onere di affrontare mere difese e prospettazioni difensive.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché ritenuto infondato.

Cass., Sez. VI – 3, Ord., 7 settembre 2021, n. 24062

Cass., Sez. Unite, 12 maggio 2017 n. 11799

Barbara Maltese  – b.maltese @lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA