Trib. Reggio Emilia, 6 settembre 2012
Il Tribunale di Reggio Emilia di data 6 settembre 2012 statuisce che la sentenza di primo grado avente natura costitutiva o dichiarativa è pienamente esecutiva solo con riferimento alla condanna alle spese di lite, mentre gli effetti costitutivi e dichiarativi diventano esecutivi solo con il passaggio in giudicato.
Ciò emerge dal dato testuale degli artt. 2908-2909 c.c. che devono ritenersi norme speciali rispetto alla previsione generale dell’art. 282 c.p.c. ed è confermato alla Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4059/2010 e Cass. Civ. n. 27090/2011)
Pertanto, nel caso di specie, la sentenza contro la distrazione degli immobili da parte dell’imprenditore nel fondo patrimoniale di famiglia qualora appellata non è esecutiva: in tale momento, il bene pignorato non risulta in alcun modo riferibile al patrimonio del debitore.
(Federica Martini – f.martini@lascalaw.com)