Trib. Siracusa 19 ottobre 2015
Nel giudizio di opposizione a precetto, deve ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale con cui la banca chiede accertarsi il saldo del contratto di apertura del credito regolato su conto corrente, con condanna del correntista nonché dei fideiussori al pagamento del saldo passivo, cosicché la stessa banca possa ottenere un titolo esecutivo sulla base del contratto medesimo. In più occasioni gli Ermellini hanno ribadito che mediante l’opposizione ex art. 615 c.p.c. si instaura un giudizio di cognizione per mezzo del quale è consentito all’opposto proporre domanda riconvenzionale per conseguire una pronuncia che funga da titolo esecutivo e si sostituisca (se invalido) o si aggiunga a quello azionato.
Il contratto di apertura di credito, mediante il quale l’istituto di credito si obbliga a tenere a disposizione del correntista un importo determinato per un lasso di tempo con contestuale costituzione di ipoteca a garanzia del credito derivante dall’eventuale utilizzazione, seppur stipulato con rogito notarile notificato in forma esecutiva, non costituisce titolo esecutivo in quanto la messa a disposizione della somma di denaro da parte della banca non determina la posizione debitoria dell’accreditato. Il debito infatti si palesa solo con la diretta utilizzazione del credito, fino ad allora il titolo manca del requisito della determinatezza o determinabilità dell’importo (e quindi dell’esecutività) sulla quale viene minacciata l’esecuzione.
10 novembre 2015