09.05.2019 Icon

Ancora principio del favor rei in materia di sanzioni antiriciclaggio

La sentenza della Corte di cassazione n. 11774, pubblicata il 6 maggio scorso, ribadisce, in materia di antiriciclaggio, l’autonomia dell’obbligazione del corresponsabile solidale rispetto all’obbligato principale e l’applicazione del principio del favor rei. Ai sensi di esso, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d’ufficio dalla Suprema Corte, indipendentemente dalla circostanza per cui la violazione della disciplina antiriciclaggio sia stata commessa anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa.

Ma procediamo con ordine. Il caso in esame ha origine dal un decreto sanzionatorio del MEF nei confronti di un istituto di credito e di un suo direttore di filiale per omessa segnalazione di ripetute e consistenti operazioni bancarie compiute da un cliente nel 2004. L’istituto di credito in questione e il direttore di filiale proponevano opposizione a tale decreto dapprima al Tribunale di Bergamo, che dichiarava prescritta l’obbligazione nei confronti del direttore di filiale, revocandone il decreto. Successivamente la sola banca proponeva appello affinché venisse dichiarata anche nei propri confronti l’estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione, poi rigettato dalla Corte.

Si giunge così al ricorso presentato dall’istituto di credito alla Corte di Cassazione, basato sostanzialmente su due motivi, rigettati dalla Suprema corte, in quanto ritenuti infondati: da un lato, il ricorrente ritiene che dalla declaratoria di estinzione dell’obbligazione del direttore di banca, quale obbligato principale, per intervenuta prescrizione derivi l’estinzione dell’obbligazione anche nei confronti dell’istituto di credito, quale obbligato solidale; dall’altro, il ricorrente eccepisce la tardività della notifica della contestazione.

Per quanto concerne il primo motivo, i giudici di legittimità ribadiscono il principio per il quale “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà […] non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico […], sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata notificazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione”.

Con riferimento, inoltre, ai tempi della contestazione nei confronti della banca, si segnala che la Cassazione condivide la statuizione della Corte di Appello, in aderenza al consolidato principio secondo il quale “l’accertamento da cui fare decorrere il termine per la notifica della contestazione si ha allorché la amministrazione non solo ha avuto contezza degli elementi posti a base della contestazione […], ma li ha altresì coordinati e verificati”.

Rigettati tali motivi, i giudici di legittimità comunque cassano la sentenza gravata, rilevando d’ufficio – come sopra anticipato – la sopravvenienza di un regime sanzionatorio, quale quello del D.Lgs. n. 90 del 2017, che in concreto potrebbe risultare più favorevole all’istituto di credito sanzionato, e rinviando alla Corte d’Appello quest’ultima valutazione.

Sulla scia di due recenti pronunce relative a casi analoghi (Cass. nn. 20647 e 20648 del 2018), la Suprema corte riafferma che “in materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio delfavor reidevono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d’impugnazione; né tale conclusione contrasta con i principi in materia di rapporto frajus superveniense cosa giudicata, perché la statuizione sulla misura della sanzione è dipendente dalla statuizione sulla responsabilità del sanzionato”.

Cass., Sez. II Civ., 06 maggio 2019, n. 11774Isabella Frisoni – i.frisoni@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA