L’insinuazione al passivo fallimentare non costituisce presupposto per l’attribuzione provvisoria al creditore fondiario del ricavato della vendita.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Lodi che, con ordinanza resa in data 20/05/2016, ha rilevato come l’insinuazione al passivo del fallimento non costituisca presupposto per l’attribuzione provvisoria del ricavato della vendita in sede esecutiva. Ciò in quanto l’insinuazione rileva solo ai fini del riconoscimento definitivo del credito in sede concorsuale, e non anche ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 41 T.U.B. in sede esecutiva.
Ne consegue che, nel caso di specie, opportunamente il giudice assegnava provvisoriamente le somme ricavate in sede esecutiva al creditore fondiario.
L’istituto di credito, proposta la domanda di insinuazione al passivo, e collocatosi dunque nel progetto di riparto fallimentare, era poi legittimato ad ottenere l’attribuzione definitiva delle somme a lui spettanti in sede esecutiva, in forza della tutela privilegiata riconosciutagli per il proprio credito qualificato.
Difatti, la collocazione nel progetto di riparto fallimentare costituisce presupposto indefettibile ai fini dell’assegnazione definitiva delle suddette somme in sede esecutiva.
Pertanto, sulla base delle argomentazioni che precedono, l’insinuazione al passivo del fallimento in sede esecutiva non costituisce presupposto per l’attribuzione provvisoria delle somme ricavate nella procedura esecutiva, in quanto detta insinuazione rileva ai soli fini del riconoscimento definitivo del credito fallimentare.