01.06.2022 Icon

All’accordo in mediazione segue l’estinzione del giudizio

Qualora le parti raggiungano un accordo in mediazione, relativo anche alle spese di lite, il Giudice deve dichiarare l’estinzione della causa per cessata materia del contendere.

In tal senso ha disposto il Tribunale di Massa, rilevando in primo luogo che nel caso di specie “le parti hanno raggiunto compiuto accordo in mediazione, nel quale (punto 4) hanno disposto anche in ordine al regime delle spese della presente lite” e rammentando, quindi, come “la mediazione consista in una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al modello giurisdizionale ed incida sui diritti sostanziali e processuali delle parti”.
Per tale motivo, secondo il G.U., l’aver aderito alla transazione ha comportato, sul piano processuale, la rinuncia alle domande formulate in giudizio, con conseguente necessità di giungere alla pronuncia di cessata materia del contendere. Infatti, “Gli effetti dell’accordo sono infatti disciplinati dall’ art 12 co. 1 D. Lgs n. 28/2010 “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”La definizione della controversia raggiunta in sede di mediazione preclude la valutazione delle domande formulate dalle parti nel presente giudizio. A ciò osta la natura di procedimento deflattivo del contenzioso che il legislatore ha voluto assegnare alla soluzione concordata in quella sede attribuendo alla stessa la funzione di condizione di procedibilità”.
Pertanto, il Giudice ha ritenuto che l’implicita rinuncia alle domande, per intervenuto accordo anche sull’aspetto delle spese, debba necessariamente condurre ad un provvedimento ai sensi dell’art 306 c.p.c., “non essendo peraltro previsto dall’ordinamento positivo alcun ulteriore provvedimento (…) se non la successiva sentenza di merito, cui non è possibile pervenire a fronte dell’accordo formale raggiunto dalle parti”.

Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com

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