12.09.2019 Icon

Ai confini della irregolarità edilizia…la vendita forzata

Nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali, così come nelle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa, non trova applicazione il regime di nullità dettato dalla Legge 47/1985 per la mancata indicazione dei titoli edilizi negli atti traslativi di immobili.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20437, così confermando il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla interpretazione ed applicazione dell’art. 40 della Lg. 47/1985.

Il citato articolo 40, invero, prevede l’obbligo del soggetto alienante, che intenda trasferire un bene immobile, di dichiarare, nell’atto dispositivo, gli estremi della licenza, o della concessione ad edificare, o della concessione rilasciata in sanatoria.

Con la precisazione, contenuta nella stessa norma, per cui in ipotesi di costruzione antecedente al 1° settembre 1967 è sufficiente la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che l’opera è stata iniziata prima della data indicata.

Lo stesso articolo 40 prevede la nullità dell’atto traslativo quale sanzione per il mancato rispetto della disciplina descritta, fatta eccezione per la sola ipotesi di vendita forzosa del bene nell’ambito di una procedura giudiziaria; quest’ultima eccezione, tuttavia, – si legge nella norma – può operare soltanto a condizione che l’aggiudicatario dell’immobile provveda, entro 120 giorni dal trasferimento, presentando una domanda di sanatoria agli organi competenti e dimostrando che il credito azionato nella procedura sia sorto anteriormente all’entrata in vigore della legge del 1985.

Ebbene, con la pronuncia in commento si sono ribaditi i principi espressi dal legislatore nell’art. 40 della legge 47/1985, avendo cura di puntualizzare che il regime differenziato, previsto per i trasferimenti in corso di procedura giudiziaria, può operare solo ed esclusivamente mediante sanatoria da eseguire con le modalità tipizzate nella norma.

E ciò, ha affermato la Suprema Corte, ribadendo quanto già sostenuto con le pronunce n. 14804/2017 e n. 8147/2000, in ragione della natura indisponibile della materia della regolarità urbanistica degli immobili dettata dalla lg. 47/1985.

Cass., Sez. II Civ., 29 luglio 2019, ordinanza n. 20437Cristina Pergolari – c.pergolari@lascalaw.com

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