19.07.2017 Icon

ACF su principio di autoresponsabilità, profilo di rischio e obblighi informativi

Una recente decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie si è espressa in merito al c.d. “principio di autoresponsabilità”, al profilo di rischio dell’investitore e all’assolvimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario.

Nel caso in esame un investitore proponeva ricorso contro la banca intermediaria, contestando di essere stato indotto ad acquistare strumenti finanziari complessi, non chiari, fuorvianti e altamente rischiosi, chiedendo all’ACF di condannarla al risarcimento del danno.

Il ricorrente, in particolare, affermava che il proprio questionario Mifid sarebbe stato “precompilato” e, dunque, che non potesse riflettere la propria reale esperienza finanziaria e propensione al rischio.

La Banca si difendeva chiedendo il rigetto delle avversarie domande e rilevando, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza, dato che lo stesso non indicava né i singoli investimenti contestati né l’iter utilizzato per quantificare il danno.

Il Collegio, pur respingendo l’eccezione di inammissibilità, ha rigettato nel merito le domande avanzate dal ricorrente richiamando il c.d. “principio di autoresponsabilità”, così motivando: “In forza di un principio di autoresponsabiltà il ricorrente non può dunque che essere vincolato alle dichiarazioni che sottoscrive; né per porle nel nulla è sufficiente che il ricorrente alleghi genericamente che l’intermediario le avrebbe autonomamente predisposte e di essersi limitato a sottoscriverle”.

La decisione, infatti, ha chiarito che in forza di tale principio l’investitore è sempre responsabile di quanto sottoscrive e, in ogni caso, non può comportarsi in maniera passiva nei confronti dell’intermediario: “Di là dal rilievo che proprio in ossequio del principio dell’autoresponsabiltà, il cliente ha l’obbligo di rendersi conto di ciò che sottoscrive, e soprattutto non deve accettare supinamente eventuali comportamenti non corretti dell’intermediario (quale sarebbe, nel caso, la compilazione del questionario senza operare un coinvolgimento attivo del cliente) e soprattutto proporsi e operare quale parte attiva del processo di investimento, il punto è che la doglianza riguardante la “precompilazione” non è neppure assistita dalla allegazione di qualche elemento che possa almeno indiziariamente supportarla”.

L’Arbitro, inoltre, sulla scorta dei documenti prodotti, ha valorizzato il fatto che l’investitore risultasse avvezzo ad investimenti in “certificates”, al fine di confermare i dati del questionario di profilatura.

In ultimo il Collegio, in forza dell’avvenuta produzione dei contratti e degli ordini di investimento debitamente sottoscritti, ha accertato il regolare assolvimento degli obblighi informativi da parte della banca, risultando per iscritto il corretto operato della stessa (“Il corretto adempimento degli obblighi informativi appare, infatti, comprovato dalla documentazione allegata dal resistente con le controdeduzioni, e che risulta oltretutto tutta debitamente sottoscritta dal ricorrente”).

Arbitro per le Controversie Finanziarie, 18 luglio 2017, decisione n. 20 (leggi la decisione)

Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA