24.03.2020 Icon

ACF ed ABF: al via il protocollo di intesa tra Consob e Banca d’Italia

Pubblicato in data 19.3.2020, sui siti istituzionali di Consob e Banca d’Italia, il protocollo di intesa per la miglior gestione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nell’interesse comune di promuovere scambi di informazione tra le due “Autorità nazionali competenti” sui rispettivi sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie “finanziarie” e “bancarie”.

Finalità evidente del protocollo è quello di “risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze” nell’interesse espresso di “i) prevenire l’insorgenza di conflitti interpretativi o di incertezze operative nella delimitazione degli ambiti di rispettiva competenza nelle materie di interesse comune; ii) tutelare la clientela, orientandola nella corretta individuazione del sistema competente; iii) promuovere la condivisione di buone prassi emerse nello svolgimento dell’attività di supporto svolta dalle rispettive Segreterie tecniche chiamate a garantire il buon funzionamento del sistema ovvero dell’attività decisoria dei Collegi; iv) favorire la condivisione dei criteri per l’esercizio dell’attività di verifica nel ruolo di Autorità nazionale competente sui rispettivi sistemi di risoluzione delle controversie”.

Fulcro del protocollo è quello di incentivare una corretta individuazione della competenza per materia dei due arbitri.

Nota (e richiamata nel protocollo) è la distinzione delle competenze tra ACF ed ABF: il primo “ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento ACF, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF”, mentre al secondo “possono essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Ciononostante, ancora oggi, non di rado è facile leggere nelle decisioni pubblicate la dichiarazione di inammissibilità resa per incompetenza.

Tuttavia, come sopra rilevato, la collaborazione tra i due sistemi è attuata anche per la realizzazione di “buone prassi” e favorire la condivisione dei criteri per l’esercizio dell’attività di verifica del ruolo di Autorità nazionale competente (così individuate ai sensi dell’art. 141octies del Dlgs 6.9.2005, n. 206).

Dunque, ai tavoli prefissati secondo il calendario (flessibile) individuato in termini di periodicità degli incontri, o fissati di comune accordo, i Presidenti e membri dei Collegi Arbitrali discuteranno delle questioni di rito o di merito di possibile interesse (anche comune); mentre agli incontri periodici, per la migliore organizzazione delle procedure ed organizzazione, prenderanno parte le “strutture di supporto”.

Infine, iniziative informative su questioni di comune interesse o di informazioni relative alla casistica dei ricorsi dichiarati inammissibili saranno tenute dalle parti, con l’intento peraltro di condividere all’esterno iniziative sul tema della educazione finanziaria, nonché informativa per la corretta individuazione del soggetto deputato a conoscere, per materia, il ricorso.

Inutile a dirsi che il carattere di indipendenza tra i due sistemi di risoluzione delle controversie permane, tanto da sottolinearsi la piena “autonomia decisionale dei Collegi”.

Consulta il Protocollo di IntesaPaolo Francesco Bruno – p.bruno@lascalaw.com

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