29.08.2019 Icon

Accordo verbale di cessione quote di società futura

La Corte di Appello di Napoli ha affrontato la questione legata ad un accordo verbale, con cui taluni soggetti si erano obbligati a concludere future cessioni di quote della costituenda s.r.l., società nella quale sarebbero poi subentrati, grazie ai finanziamenti precedentemente erogati, ai soci della predetta società.

Secondo la Corte l’accordo sarebbe, innanzitutto, valido seppur in difetto della forma scritta e del contratto preliminare presupposto, in virtù del principio ex art. 1351 c.c. (per cui “il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”).

Si tratterebbe, infatti, di “un contratto preliminare di cessione di quote sociali, che, seppur manchevole della forma scritta ed in apparente contrasto sia con l’art. 2470 c.c. (che prevede il deposito entro 30 giorni dell’atto di trasferimento delle quote di partecipazione, con sottoscrizione autenticata ed a cura dei notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese), sia con il principio generale sancito dall’art. 1351 c.c.”, “deve comunque reputarsi valido (del che, peraltro, non dubitano neanche le parti, che non hanno svolto al riguardo alcuna deduzione o lamentela)”.

Occorre distinguere tra scrutinio di “validità” e scrutinio di “opponibilità” del negozio traslativo: l’art. 2470 c.c. disciplina esclusivamente quest’ultimo aspetto, ovvero l’opponibilità della cessione delle quote alla società, dovendosi applicare, riguardo invece ai rapporti tra le parti, il principio generale della libertà di forme in materia contrattuale – ricavabile a contrariis dal combinato disposto degli artt. 1325, n. 4), e 1350 c.c. – per cui è il mero consenso liberamente manifestato a produrre l’effetto traslativo” (così Cass. n. 23203 del 2013, nonché Cass. n. 22984 del 2014, secondo cui “il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell’opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell’accordo”).

La Corte è altresì intervenuta in merito alla validità ed ammissibilità della cessione di quote di una società a responsabilità limitata non ancora costituita, da alcuni ritenuta inammissibile in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2463 c.c. (norma rientrante nella disciplina delle società a responsabilità limitata) all’art. 2331 c.c., che prevede, nel suo ultimo comma, il divieto di emissione dì azioni nel periodo antecedente all’iscrizione di una s.p.a nel registro delle imprese.

Secondo la Corte, tuttavia, neanche quest’ulteriore indagine evidenzia profili di invalidità del rapporto contrattuale, “dovendosi richiamare il principio di diritto – espresso dalla Suprema Corte sull’applicabilità in via analogica della norma summenzionata, prevista in materia di S.p.A., anche alle S.R.L., e ciò in ragione del richiamo alla medesima contenuto nell’art. 2463, terzo comma, c.c. – secondo il qualeai sensi degli artt, 2331 e 2463 cod. civ., è lecita la conclusione di un contratto preliminare di compravendita delle quote di una società a responsabilità limitata, ancor prima dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese, in quanto, da un lato, il divieto di emissione delle azioni non impedisce il trasferimento della partecipazione sociale, secondo le regole della cessione del contratto, restando precluse, in tale periodo, soltanto quelle forme di negoziazione che presuppongono la cartolarizzazione della partecipazione,’ mentre, dall’altro lato, tale ultimo divieto comunque resta inapplicabile al tipo nonostante la genericità del richiamo all’art. 2331 cod. civ contenuto nell’art. 2463, terzo comma, cod. civ, atteso che l’art. 2468 cod. civ esclude espressamente l’emissione di titoli rappresentativi della partecipazione sociale e l’offerta degli stessi al pubblico quali prodotti finanziari, che costituiscono i presupposti per l’applicabilità del divieto medesimo” (così Cass. n. 12712 del 2012).

Corte di Appello di Napoli, 11 aprile 2019, n. 1999Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com

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