Con il provvedimento n. 43 del 31.01.2013 il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito la distinzione tra la richiesta ai sensi dell’art. 119 T.U.B. relativa ai documenti bancari, i quali possono riguardare anche soggetti diversi dal richiedente, e la richiesta, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lg. n.1296/2003, riguardante i dati personali riferiti all’interessato e contenuti sempre in documenti bancari.
Nel primo caso sarà necessario il pagamento delle copie mentre nel secondo le informazioni saranno fornite gratuitamente dalla Banca.
Inoltre, con riferimento alla domanda formulata ai sensi del Codice della Privacy, l’art. 7 di tale legge obbliga espressamente la banca a fornire riscontro alle richieste di accesso avanzate dagli interessati con riferimento ai dati personali che li riguardano.
In questa ipotesi, poi, il Garante specifica che non sarà necessaria la motivazione della propria istanza: pertanto, sono ammissibili anche le richieste necessarie ad agire per la tutela di diritti patrimoniali.
(Walter Pirracchio – w.pirracchio@lascalaw.com)