Il Giudice fiorentino, con la pronuncia del 17 febbraio 2017, ha stabilito che le parti a seguito della mediazione delegata, sono tenute a comunicare tempestivamente l’esito della stessa mediante una nota. Il Giudice, Dott.ssa Ada Mazzarelli, ha fissato un termine (nel caso di specie almeno dieci giorni prima dell’udienza) in cui la suddetta nota dovrà essere depositata presso la Cancelleria del Giudice competente.
Nella nota le parti dovranno indicare informazioni dettagliate in relazione all’eventuale mancata partecipazione delle parti senza giustificato motivo, le eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione ed i motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Il provvedimento in parola ha sancito, altresì, che “le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, esperiscano il procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione accreditato […]” e del “deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni”. Viene poi specificato come “il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda”.
Il provvedimento adottato dal Tribunale toscano ha, dunque, stabilito che le parti sono tenute ad informare in maniera dettagliata e meticolosa il Giudice circa le motivazioni che hanno indotto alla conclusione negativa della mediazione.
Antonio Rivellese – a.rivellese@lascalaw.com
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