La Cassazione, con sentenza del 22.12.2016 n. 26791, ha ribadito che per l’interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale, nel rispetto del principio di conservazione (Cass. civ., Sez. Seconda, sent. 14 ottobre 2013, n. 23278 e, in precedenza, conformemente Cass. n. 4022/2007).
Tale è il principio che regge la fattispecie e che ben può applicarsi anche in peculiari ipotesi (testamento a mezzo lettera) come quella in esame alla Corte, ammessa – secondo precedente giurisprudenza (Cass. n. 8668/1990) – e ragionevolmente ritenuta espressione non anomala di manifestazione della volontà testamentaria specie quando – come nella fattispecie – a testare era un avvocato, in età avanzata, residente all’estero.
Cass., Sez. II, 22 dicembre 2016, n. 26791
Walter Pirracchio – w.pirracchio@lascalaw.com
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