Il Tribunale di Sondrio, con la sentenza n. 235/2016, ha ribadito alcuni punti fondamentali in tema di diritto bancario ed in particolare circa le domande di ripetizione avanzate dai correntisti per asseriti illegittimi addebiti effettuati dalla banca in costanza di rapporto.
Il Tribunale, innanzi alla domanda di ripetizione di una correntista per l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto su un conto corrente acceso nel 1998 ed ancora in essere, ha preliminarmente ribadito l’inammissibilità della domanda di ripetizione per i conti correnti ancora aperti. L’Ill.mo Giudice adito, sul punto, ha richiamato una recente sentenza della Suprema Corte per cui le annotazioni in conto corrente di interessi illegittimamente addebitati dalla banca non comportano alcun pagamento, ma solo un incremento del debito del correntista o una riduzione del credito di cui esso dispone.
Il giudice ha poi precisato come dall’inammissibilità di tale domanda derivi anche l’inammissibilità delle domande ad essa prodromiche, quale quella di accertamento della nullità/inefficacia delle clausole da cui sarebbero derivati i presunti indebiti e quella inerente la rideterminazione del saldo.
In seconda battuta il giudice ha ritenuto opportuno evidenziare che l’onere della prova circa l’applicazione di interessi usurari e oneri non dovuti grava sulla parte che propone la domanda, specificando come, a tal fine, non risulta sufficiente la produzione in giudizio dei soli scalari da cui non è possibile “individuare, distinguere, né verificare le singole operazioni e le causali degli addebiti e accrediti operati”.
Con riferimento all’asserita nullità della clausola relativa alla previsione della commissione di massimo scoperto, il Tribunale ha evidenziato come tale clausola – prima dell’entrata in vigore della legge 2/2009- rientrasse nell’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti e come la stessa avesse una causa pienamente lecita in quanto costituente il corrispettivo della banca per la messa a disposizione di una somma indipendentemente dal suo concreto utilizzo.
Infine, il giudice ha rilevato che, al fine della validità della pattuitizione in discorso, è richiesto che la stessa sia determinata con la specifica indicazione della percentuale della commissione e della periodicità di addebito: non ha quindi ritenuto necessario che venissero indicate anche altre modalità di calcolo.
Trib. Sondrio, n. 235/2016
28 giugno 2016