Cass., Sez. II, 28 settembre 2015, n. 19131 (leggi la sentenza)
La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con sentenza del 28 settembre 2015, n. 19131, ha ribadito il principio per cui in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto.
Pertanto, anche nell’ipotesi di conflitto di interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge e, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all’Autorità giudiziaria.
13 ottobre 2015
Walter Pirracchio – w.pirrachio@lascalaw.com