Cass., 28 Agosto 2015 (leggi la sentenza)
La sentenza in commento ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla validità della notificazione dell’atto d’appello effettuata mediante consegna di una sola copia al procuratore costituito per più parti in luogo di tante copie quanti sono gli interessati.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione, confermando la pronuncia n. 29290/2008 delle Sezioni Unite, ha affermato che la notificazione dell’atto di impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, attraverso la consegna di una sola copia, è pienamente valida ed efficace.
Detta conclusione trova il proprio fondamento nel principio costituzionale di ragionevole durata del processo, in forza del quale deve ritenersi che anche per le notifiche disciplinate dall’articolo 330 primo comma c.p.c. il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a ciò che avviene in relazione alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire ai propri rappresentati ogni informazione inerente lo svolgimento e l’esito del processo.
8 ottobre 2015
Filippo Basile – f.basile@lascalaw.com