31.08.2015 Icon

Anatocismo: finalmente in consultazione la proposta di delibera CICR

Raccogliendo l’unanime invito degli operatori del settore bancario, specie a seguito dell’intricato e contrastante panorama giurisprudenziale delineatosi da aprile ad oggi, Banca d’Italia ha avviato l’iter che, con buona probabilità, condurrà entro la fine del 2015 all’adozione della Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), volta a dare attuazione all’articolo 120, comma 2 TUB.In data 25/08/2015, infatti, Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica la proposta che intende formulare al CICR in ordine alle modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

Il termine entro il quale osservazioni, commenti e proposte potranno pervenire è fissato per il 23 ottobre 2015 ed atteso che la delibera si applicherà agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016, è lecito attendersi il provvedimento del CICR entro il 31/12/2015.

Si ritiene opportuno riportare di seguito il testo della proposta che si compone di n. 5 articoli.

DELIBERAArt. 1(Definizioni)1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:– “cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno lesocietà aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;– “intermediario”, le banche, gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento.Art. 2(Scopo e ambito di applicazione)1. La presente delibera attua l’articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti.2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.3. Per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile. 4. L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile.Art. 3(Regime degli interessi)1. Nelle operazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, gli interessi maturati non possono produrre interessi Art. 4(Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito)1. Il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente e in conto di pagamento nonché ai finanziamenti a valere su carte di credito.2. Il contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.3. Gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.4. Gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto inviato ai sensi dell’articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, sea favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale.5. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.6. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.Art. 5(Disposizioni finali)1. La presente delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016.2. I contratti in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’articolo 120 del TUB e alla presente delibera, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L’adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l’applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l’adeguamento del contratto entro il 31 dicembre 2015.3. Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni della presente delibera sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

 * * *

Come si evince dalla lettura del testo, lo schema di delibera reca alcune norme volte a regolare in generale la produzione di interessi nell’ambito delle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti; disposizioni specifiche sono poi rivolte ai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e ai finanziamenti a valere su carte di credito.

Tralasciando l’art. 1, dedicato alla nomenclatura, l’art. 2 assume rilevanza in quanto il suo comma 3 regola la materia degli interessi che si producono nell’ipotesi di inadempimento (interessi moratori) e precisa che gli interessi moratori sono disciplinati dalle ordinarie previsioni del codice civile con esclusione, quindi, dell’art. 120, comma 2, del TUB e della emananda Delibera CICR.

L’imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell’articolo 1194 del codice civile.

L’art. 3 rappresenta, invece, il cuore della proposta decretando la morte del fenomeno anatocistico. La norma – di portata generale in quanto applicabile a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti – introduce la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici.

In coerenza con l’intenzione del legislatore (quale emerge anche dai lavori parlamentari), si è ritenuto, dunque, che l’espressione “capitalizzazione”, impiegata nell’art. 120, co. 2, TUB possa essere interpretata come sinonimo di “conteggio o contabilizzazione” e che il disposto intenda vietare la produzione di interessi anatocistici, non consentendo mai la capitalizzazione degli interessi nelle operazioni da esso disciplinate, diversamente da quanto stabilito dal codice civile (art. 1283).

La norma successiva, nel premettere che gli interessi maturano su base annua, stabilisce che gli stessi vengano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Tali interessi, attivi e passivi, annotati su partitari distinti, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto, con facoltà delle parti di prevedere un termine superiore, a favore del cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente concordato, il cliente potrà autorizzare l’addebito degli interessi sul conto o sulla carta e solo in questo caso la somma addebitata sarà considerata sorte capitale.

Il debito del correntista a titolo di interessi,  potrà essere estinto, se previsto nel contratto, mediante  rimesse attive sul conto del cliente debitore ovvero, una volta che gli interessi siano divenuti esigibili, mediante addebito in conto a valere sul fido, con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi.

Chiude l’art. 5 che, come anticipato, prevede l’applicazione della delibera agli interessi maturati dal 1/01/2016 e stabilisce per gli intermediari un onere di adeguamento dei contratti in essere entro la data del 31/12/2015.

* * *

Ferma la circostanza che la proposta di Banca d’Italia esaminata difficilmente potrà dare risposta a tutte le incertezze di natura tecnico contabile sollevate dalle banche, e che potranno forse essere sanate dalla pubblica consultazione, va detto che la stessa ha certamente il pregio di costituire una autorevole interpretazione dell’art. 120, comma 2 TUB, tanto sul piano del precetto normativo, quanto su quello della operatività bancaria,  e di avere finalmente dato vita al procedimento teso a colmare quello che era ritenuto un vacuum legis da coloro che consideravano e considerano la norma in parola non immediatamente vincolante.

Terremo naturalmente aggiornati i lettori di Ius Letter circa l’esito del procedimento di consultazione.

31 agosto 2015Giorgio Zurru – g.zurru@lascalaw.com