26.10.2017 Icon

615 e 617 cpc: così vicini eppure così lontani

La sentenza della Cassazione n. 21892 del 20/09/2017 ha ribadito, ancora una volta, la distinzione tra opposizione ex art. 615 c.p.c. ed ex art. 617 c.p.c..

Nel caso di specie, parte esecutata aveva promosso opposizione all’esecuzione, adducendo che l’assegno posto a fondamento dell’esecuzione era stato abusivamente riempito; il Tribunale di Ivrea, con sentenza n. 2 del 5.1.2015, qualificò l’opposizione come “opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c., comma 2“, e la dichiarò tardiva; la sentenza suddetta veniva quindi impugnata in Cassazione.

Nel ricorso veniva lamentato, infatti, che la sentenza impugnata sarebbe stata affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Veniva denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 615 c.p.c.; deducendo, al riguardo, che erroneamente il Tribunale avrebbe qualificato la domanda come “opposizione agli atti esecutivi” ex art. 617 c.p.c., comma 2; parte esecutata, infatti, con la propria opposizione, aveva inteso contestare l’esistenza stessa del diritto posto a fondamento della procedura esecutiva.

Il motivo è risultato fondato; l’opponente, infatti, con la propria opposizione aveva negato che il creditore procedente avesse ragioni di credito nei suoi confronti, e comunque aveva contestato l’abusivo riempimento del titolo di credito azionato; fondate o meno che fossero tali allegazioni, esse avevano ad oggetto non la correttezza formale della procedura esecutiva, ma il diritto stesso del creditore di procedere ad esecuzione forzata: né esse erano impedite dalla circostanza che investissero il rapporto sostanziale tra le parti, noto essendo che nelle esecuzioni fondate su titoli esecutivi stragiudiziali è consentito al debitore esecutato far valere, con l’opposizione all’esecuzione, tutte le eccezioni sostanziali concernenti la formazione del titolo; l’opposizione, pertanto, andava qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non poteva essere dichiarata tardiva; la sentenza impugnata veniva dunque cassata con rinvio al Tribunale di Ivrea.

In conclusione, la sentenza in commento ha rafforzato il criterio distintivo fra l’opposizione all’esecuzione (articolo 615 c.p.c.) e l’opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 c.p.c.).

Distinzione che si individua considerando che con l’opposizione all’esecuzione si contesta il diritto della parte istante di procedere all’esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero, nell’esecuzione per espropriazione, della pignorabilità dei beni.

Con l’opposizione agli atti esecutivi, invece, si contesta soltanto la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l’esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva.

Cass., Sez. VI – 3 Civ., 20 settembre 2017, ordinanza n. 21892Marco Sambucco – m.sambucco@lascalaw.com

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