Tribunale di Crotone, 17 luglio 2014
Nel panorama giurisprudenziale che si sta formando con riguardo alla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, si segnala questa recente sentenza del Tribunale di Crotone. Come si può rilevare dalla lettura della massima, il criterio, ormai diffuso, che viene adottato è quello della incidenza dell’operazione posta in essere sul patrimonio dell’imprenditore.
Ed infatti: “ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 161, comma 7, sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determinano la riduzione ovvero lo aggravano di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi” (Tribunale Crotone 17 luglio 2014 – Est. Arcangela S. Romanelli).
In questa prospettiva è stato considerato atto di straordinaria amministrazione il contratto di affitto di azienda che, come tale, deve essere autorizzato dal Tribunale ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f.
1 ottobre 2014
(Luciana Cipolla – l.cipolla@lascalaw.com)