14.07.2014 Icon

Eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione: onere alla prova

Tribunale Mantova, 3 maggio 2014 (leggi la sentenza per esteso)

Nel caso di specie, il Giudice Unico ha dichiarato di condividere l’eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione di indebito, sollevata da una banca che era stata convenuta in giudizio da un correntista, per la ripetizione – appunto – delle somme a suo dire addebitate illegittimamente in conto corrente.

Il Tribunale di Mantova, richiamando la nota sentenza delle Sezioni Unite in materia, ha osservato che “Se dunque viene dedotto e provato che il conto corrente è assistito da apertura di credito i versamenti eseguiti non costituiscono pagamento se non al momento della chiusura del rapporto, quando il correntista restituisce alla Banca gli importi utilizzati, per cui l’eventuale azione di ripetizione d’indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto (…). Se tuttavia, come nella specie, la prova circa la sussistenza tra le parti di un contratto di apertura di credito non è fornita, i versamenti effettuati da parte del correntista nel corso del rapporto non potranno che essere considerati pagamenti, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dell’azione di ripetizione di indebito dalla data delle singole operazioni”.

Il giudice di merito, contestando l’orientamento contrario, ha infatti precisato che, con il contratto di conto corrente, la banca si impegna unicamente ad offrire alla clientela  un servizio di cassa e non a mettere a disposizione del denaro: ne consegue che, quando il rapporto è a debito e non gode di un’apertura di credito, deve essere esclusa la natura ripristinatoria della provvista. Quanto all’onere probatorio, “la prova circa la sussistenza di un’apertura di credito incombe, per regola generale (art. 2697 c.c.), su chi intende far valere l’esistenza di tale contratto, al fine di trarne le conseguenze a sé favorevoli e paralizzare così l’eccezione di prescrizione svolta”, ovvero grava sulla parte che agisce per ottenere la ripetizione del presunto indebito.

14 luglio 2014(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)