15.04.2021 Icon

54 ter: l’immobile deve essere abitazione principale sin dal pignoramento

Visto il perdurare sino al 30 giugno 2021 degli effetti della sospensione ex art. 54 ter del Decreto Cura Italia delle procedure aventi ad oggetto l’abitazione principale, con la sentenza in commento torniamo ad analizzare uno dei requisiti per la sua applicabilità.

Come abbiamo evidenziato nei nostri precedenti articoli, la sinteticità della norma ha originato presso i Fori italiani diverse interpretazioni, a volte tra loro ampiamente discordanti.

I tentativi di creare uniformità presso i medesimi Uffici Giudiziari mediante l’emanazione di apposite circolari organizzative, seppur apprezzabili, si sono rivelati in alcuni casi vani, essendo l’interpretazione della norma pur sempre rimessa al singolo Giudicante che potrebbe discostarsi delle linee guida poste dai Presidenti di Sezione.

Uno dei temi più dibattuti e sul quale si sono più ampiamente divisi i Tribunali attiene all’ambito temporale a cui ricondurre la verifica dei requisiti previsti dalla norma.

Nel silenzio del legislatore, infatti, è emersa una divisione tra, da un lato, i Tribunali che adottano una interpretazione meno rigorosa in base alla quale il requisito di abitazione principale deve sussistere solo al momento di entrata in vigore della norma (ovvero 30 aprile 2020) e, dall’altro, i Fori che hanno considerato necessaria una doppia verifica, alla data di entrata in vigore della norma, nonché al momento della notifica dell’atto di pignoramento.

A questo secondo orientamento, per la verità minoritario rispetto al primo indicato, aderisce anche il Tribunale di Napoli che, con la sentenza oggi in commento, afferma che la destinazione dell’immobile pignorato ad abitazione principale deve sussistere al momento del pignoramento e non deve essere venuta meno alla data di entrata in vigore dell’art. 54 ter.

A sostegno di tale tesi, secondo il Foro partenopeo, depongono elementi di natura letterale (è infatti lo stesso art. 54 ter a citare espressamente l’art. 555 cpc, che contiene l’esplicito riferimento al pignoramento come atto di avvio dell’esecuzione forzata), ma anche sistematica.

Nel nostro ordinamento, infatti, il legislatore ha escluso che gli immobili pignorati possano essere soggetti alle vicende successive al pignoramento (tra le tante, si evidenzia che sono, ad esempio, irrilevanti i mutamenti della titolarità de beni e i contratti di locazione stipulati senza l’assenso del Giudice).

Per tale ragione non si può dare rilievo alla circostanza che il debitore destini il bene ad abitazione principale in data successiva al pignoramento, in quanto verrebbe esercitata una facoltà materiale che si pone al di là di quelle a lui consentite.

Nel caso di specie, il Collegio ha quindi rigettato il reclamo proposto dal debitore avverso l’ordinanza con la quale veniva negata la sospensione dell’esecuzione ex art. 54 ter proprio perché dagli atti e documenti di causa era emerso che la destinazione dei beni ad abitazione principale era avvenuta in data ampiamente successiva rispetto al pignoramento.

Trib. Napoli, Sez. XIV, 27 gennaio 2021Chiara Gennaro – c.gennaro@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA