Tribunale Verona, 22 ottobre 2012 (leggi la sentenza per esteso)
Il Giudice veronese ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto, avverso una banca, dal cliente che riteneva di essere stato erroneamente segnalato a sofferenza nella Centrale Rischi di Banca d’Italia. Ad avviso del Tribunale adito, infatti, il ricorrente non avrebbe dovuto impiegare lo strumento cautelare sopra citato, che ha natura residuale, stante l’esistenza di un rimedio tipico, previsto dal combinato disposto degli articoli 10 e 5 d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione).
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)