Cass., 19 ottobre 2012, Sez. I, n. 18039
Massima: “Deve ritenersi motivata in modo incongruo la sentenza di merito che, nella lite che vede contrapposti l’intermediario finanziario e il risparmiatore che lamenta danni per l’investimento in cosiddetti “titoli-spazzatura”, si limita ad affermare che manchi la prova della negligenza ovvero dell’inadempimento dell’intermediario, dovendosi invece accertare che sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico. In mancanza il giudice deve infatti condannare al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore.” (leggi la sentenza per esteso)