Cass., 16 maggio 2012, Sez. III, n. 7633
Massima: “Il trasferimento dell’azione civile nel processo penale produce di diritto la rinuncia dell’attore al giudizio civile, sicché il giudice civile deve anche d’ufficio dichiarare l’estinzione del processo, senza che sia necessaria l’accettazione della parte, alla sola condizione che dagli atti risulti l’avvenuto trasferimento dell’azione civile nel processo penale, sul fondamento, ben s’intende, dell’accertata identità (alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: personae, petitum, causa petendi) delle due azioni.” (leggi la sentenza per esteso)
La sentenza in commento ha affermato il principio in forza del quale il trasferimento dell’azione civile nel processo penale determina ipso iure la rinuncia al giudizio civile. Conseguentemente il giudice civile potrà provvedere anche ex officio a dichiarare l’estinzione del processo, purchè dagli atti risulti il trasferimento dell’azione civile in ambito penale e previo accertamento dell’identità delle due azioni sulla base degli elementi identificativi delle azioni, ovvero personae, petitum e causa petendi.
(Filippo Basile – f.basile@lascalaw.com)