Con ordinanza n. 30009, depositata il 21 novembre scorso, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio della c.d. ultrattività del mandato.
Nel caso in esame, in particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto valida, per proporre appello, la procura a suo tempo rilasciata “per ogni stato e grado” dal genitore del figlio minore, nel frattempo diventato maggiorenne. La Corte ha così cassato la sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla madre quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia, sul rilievo che quest’ultima, minorenne nel primo grado di giudizio, fosse diventata maggiorenne al momento della proposizione del gravame.
La Corte di Cassazione ha posto a fondamento della propria decisione la sentenza delle Sezioni Unite n. 15295/2014. Le SS.U. avevano ritenuto che se il difensore non dichiara, nelle forme previste dall’art. 300 c.p.c. (dichiarazione in udienza o notifica alle parti) la morte o la perdita della capacità della parte, proprio in forza della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, lo stesso è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta o divenuta incapace, che va considerata, nell’ambito del processo, come tuttora in vita e capace.
Confermato l’orientamento della Cassazione secondo il quale il processo si interrompe solo se la dichiarazione dell’evento interruttivo è finalizzata al perseguimento proprio dell’interruzione ed è effettuata nelle forme tassative di cui all’art. 300 c.p.c: dichiarazione in udienza ovvero notifica di un atto contenente tale dichiarazione alle parti. Non è, invece, sufficiente la mera dichiarazione resa a scopo puramente informativo in difetto dei requisiti di forma prescritti.
Cass., Sez VI Civ., 21 novembre 2018, ordinanza n. 30009
Alessandra Olgiati – a.olgiati@lascalaw.com
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