La data certa di un contratto di finanziamento può essere ricavata dalle scritture contabili del creditore.
Nel caso di specie, il Tribunale rigettò un’opposizione allo stato passivo, ritenendo che le scritture contabili non potessero provare l’anteriorità, rispetto al fallimento, di un finanziamento, il cui contratto era privo di data certa. Ciò in quanto, con riferimento alla posizione del curatore, non troverebbe applicazione l’art. 2710 c.c., che afferma che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti, “possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha smentito quanto affermato dal Tribunale, ritenendo errato il ragionamento, appena illustrato, effettuato dal Tribunale stesso.
In particolare, la Corte ha asserito che le scritture contabili, con l’annotazione delle somme erogate a titolo di mutuo, forniscono la prova dell’avvenuta erogazione delle somme mutuate, circostanza da cui è possibile desumere l’anteriorità del finanziamento rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Cass., Sez. I Civ., 26 febbraio 2018, n. 4509
Giulia Camilli – g.camilli@lascalaw.com
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