04.04.2018 Icon

Mediazione obbligatoria: fallimento di parte attrice in pendenza del termine

In esito ad una recente vertenza, il Tribunale di Trapani ha reso un’interessante pronuncia in merito alla particolare situazione nella quale, pendente il termine dei quindici giorni per attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, una delle parti fallisca.

Detta pronuncia prende le mosse da un procedimento incardinato da una società, all’epoca in bonis, la quale conveniva in giudizio un Istituto di credito, spiegando diverse domande inerenti ad un rapporto di contratto di conto corrente.

Alla prima udienza – vertendo l’oggetto di causa su una delle materie elencate ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 – il Giudice istruttore assegnava il termine di quindici giorni per l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria. Senonché, a pochi giorni dallo spirare del termine la società attrice falliva; entro il termine di legge la Curatela fallimentare riassumeva il giudizio.

Alla successiva udienza di trattazione, la Curatela chiedeva fissarsi nuovo termine per l’avvio della mediazione, ritenendo quello già assegnato travolto per effetto della causa interruttiva. A tale richiesta si opponeva parte convenuta, eccependo l’improcedibilità della domanda proprio per il mancato esperimento del tentativo di mediazione nei termini stabiliti.

Il Giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, emetteva la sentenza qui in commento.

Questi, effettuava dapprima un excursus sulla natura – perentoria o ordinatoria – del termine di quindici giorni previsto dal D.Lgs. n. 28/2010. Rilevava come la tesi a sostegno della perentorietà di detto termine si fondasse sull’assunto che tale caratteristica possa desumersi, in via interpretativa, tutte le volte in cui, per lo scopo perseguito, tale termine debba essere rigorosamente osservato, come nel caso specifico della mediazione obbligatoria per la quale la perentorietà si evincerebbe anche dalla grave sanzione prevista, consistente nella improcedibilità della domanda giudiziale. Su tali presupposti sarebbe possibile ritenere identici gli effetti sia in caso di mancato sia in caso di tardivo esperimento della mediazione.

Secondo, invece, il filone giurisprudenziale che ritiene tale termine solo ordinatorio, la presentazione della domanda di mediazione al di là dei quindici giorni non causerebbe l’applicazione della sanzione di improcedibilità prevista per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, mancando un‘esplicita previsione di perentorietà di detto termine.

Il Giudice così riteneva di sposare questo secondo orientamento, citando anche la Corte di Appello di Milano: “il termine di quindici giorni non appare corrispondere a un termine processuale cui applicare il disposto di cui all’art. 154 c.p.c. … Difatti il procedimento di mediazione costituisce una parentesi (giustappunto un’alternativa) del procedimento ordinario, e non può ritenersi come un’appendice di quest’ultimo, certamente sottoposto a più rigorose regole endoprocessuali”.

Per tali ragioni, il Tribunale – segnalando come nel caso in esame fosse intervenuta la tempestiva costituzione della Curatela – riteneva che: “il termine può e deve essere nuovamente consesso, con separata contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo”.

Tribunale di Trapani, sentenza del 06 febbraio 2018 (leggi la sentenza)

Angelo Pasculli – a.pasculli@lascalaw.com

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