28.02.2018 Icon

Ancora sullo scioglimento dei rapporti pendenti nel concordato preventivo

Il Tribunale di Udine, con l’ordinanza che qui si commenta, ha precisato che sia ai sensi dell’art. 169 bis legge fall. (modificato dal D.L. 83/2015) sia, implicitamente, per la precedente normativa, gli effetti dello scioglimento (o della sospensione) dei rapporti pendenti decorrono dalla comunicazione all’altro contraente del provvedimento giudiziale di autorizzazione.

Nel caso di specie, una Srl in concordato preventivo presentava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. precisando di aver chiesto, in data 25.11.2014, unitamente alla domanda di ammissione al concordato preventivo, l’autorizzazione a sciogliersi dai contratti aventi ad oggetto anticipazioni su presentazione di ricevute bancarie sbf, stipulati con la Banca resistente (nonché con altri istituti di credito), e di aver comunicato a mezzo pec in data 27.2.2015 il decreto di scioglimento dei contratti agli istituti di credito.

Nei propri scritti difensivi, la Banca resistente sosteneva invece che il provvedimento giudiziale che autorizzava la debitrice a sciogliersi dai contratti fosse stato notificato alla stessa in data 17.3.2015 con conseguente esplicazione dei conseguenti effetti soltanto a partire da tale momento, senza nessuna efficacia retroattiva.

Sul punto il Tribunale ha espressamente chiarito che: “Ancorché l’art. 169 bis legge fall. all’epoca della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato non prevedesse l’obbligo di comunicare al creditore il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento (obbligo introdotto con il D.L. 83 del 27.6.2015), merita accoglimento la tesi della giurisprudenza di merito secondo la quale anche la norma previgente veniva interpretata nel senso che gli effetti decorrono dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo. In particolare risulta persuasiva la tesi secondo la quale l’art. 169 bis legge fall. prevede che il tribunale o il giudice delegato “autorizzi” la sospensione, per cui si rende necessaria una manifestazione di volontà dell’istante di esercitare il suo diritto potestativo, e quindi di sciogliersi dal vincolo contrattuale, e ciò può essere fatto mediante la comunicazione, all’altro contraente, del decreto di autorizzazione”.

Infine, accogliendo parzialmente la domanda della società in concordato preventivo, il Giudice di merito così ha concluso: “Nel caso specifico la comunicazione è avvenuta a mezzo pec con ricevuta di consegna del 27.2.2015. Ne consegue che vanno dichiarati inefficaci gli incassi delle ricevute con scadenze successive a quella data, incassi che ammontano a € 10.461,43”.

Con tale pronuncia, il Tribunale di Udine pare essersi posto sostanzialmente in contrasto con quanto previsto nel D.L. n. 83 del 27.6.2015, laddove all’art. 23, comma 8, è disposto che: “Le disposizioni di cui all’articolo 8 (contratti pendenti nel concordato preventivo) si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Daremo senz’altro conto delle evoluzioni della giurisprudenza sul punto.

Tribunale di Udine, Sez. II Civ., ordinanza del 12 gennaio 2018Ottavio Continisio – o.continisio@lascalaw.com

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