16.02.2018 Icon

Nullità della notifica PEC? Sanata dalla costituzione in giudizio!

E’ valida la notifica a mezzo PEC dell’atto di appello? Se lo è chiesto la Corte di Cassazione nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal cliente di un architetto per il pagamento delle competenze professionali maturate da quest’ultimo.

Il Tribunale di Milano, in primo grado, revocava il decreto opposto, riconoscendo in favore del ricorrente un credito di importo largamente inferiore a quello richiesto in via monitoria.

A seguito di appello proposto dall’architetto, la Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto da quest’ultimo per nullità della notifica dell’atto di appello in quanto, laddove effettuata per via telematica, la prova della regolarità della stessa imponeva all’appellante l’onere di produrre in giudizio copia analogica del documento informativo trasmesso, copia che nel caso di specie risultava difettosa.

Nel caso di specie la riproduzione analogica dell’avviso di consegna esibita dall’architetto risultava incompleta, in quanto non erano riportati il testo del messaggio né la rappresentazione grafica dei files allegati, ma solo la rappresentazione grafica della busta postale digitale e del file di dati di trasmissione.

L’appellato si era comunque costituito in tale secondo grado di giudizio, contestando – appunto – la validità della notifica e assumendo l’avvenuta conoscenza del procedimento per altra via. Il giudice di merito aveva però negato che tale circostanza potesse produrre un effetto sanante ex art. 156, comma 3, c.p.c. e l’architetto decideva quindi di impugnare la sentenza resa dalla Corte d’Appello milanese.

La Corte di Cassazione ha ritenuto erronea l’affermazione del giudice di merito: ha quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio, ciò in quanto lo scopo della notificazione degli atti di vocatio in ius è, come noto, attuare il principio del contraddittorio e tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, sanando con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa.

La conclusione cui arriva la Cassazione è dunque che “se la mera conoscenza del procedimento non può avere – di per sé – efficacia sanante, la successiva costituzione in giudizio deve considerarsi come sanante ex tunc, purché effettuata allo scopo di dedurre la nullità della notifica”.

Cass., Sez. VI Civile – 2, 9 febbraio 2018, ordinanza n. 3240Valeria Bano – v.bano@lascalaw.com

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