19.12.2017 Icon

Nuovissime sulla prescrizione

Rivoluzionaria: questo è senz’altro l’aggettivo più appropriato per descrivere la recentissima pronuncia con cui, nei giorni scorsi, si è concluso, favorevolmente per la banca, un contenzioso instaurato nei suoi confronti da un proprio correntista.

Nel contesto delle rituali doglianze che tipicamente animano le controversie bancarie,  il convenuto Istituto di credito – affiancato dal nostro studio –  si è trovato a difendersi da asseriti indebiti relativi ad un conto corrente acceso negli anni ’80.

La fattispecie non è atipica, come ben noto agli operatori del settore.

Nel corso del giudizio, il Magistrato riteneva necessario espletare CTU, circoscrivendo l’analisi del  rapporto al periodo ante 2000. All’esito della fase istruttoria – conclusasi con un’ipotesi restitutoria per la banca (invero assai modesta rispetto all’originario petitum)  –  veniva fissata udienza ex art 281 sexies c.p.c.

Il Giudice pronunciava così sentenza, decidendo, alla fine, per il rigetto totale della domanda attorea in considerazione: 1) dell’intervenuta prescrizione e 2) del difetto di prova di parte attrice.

Invero, questi sono i temi probabilmente più dibattuti nel panorama giurisprudenziale e proprio per questo, le motivazioni della pronuncia in commento appaiono – soprattutto con riguardo al primo aspetto –  decisamente innovative.

Ma andiamo con ordine. Il Magistrato, come accennato, ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, in base ad un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, in sentenza si legge che “il calcolo della prescrizione per legge è operazione di estrema semplificazione nel senso che l’operatore, inquadrato il diritto con computo del termine prescrizionale, deve solo e soltanto calcolare il tempo decorso, salve le cause di sospensione od interruzione del termine; con la soluzione indicata invece dal detto giudice di legittimità – il riferimento è a Cass. Sezioni Unite del 2.12.2010 n. 24418 – tale quadro normativo è posto in non cale perchè bisogna valutare se l’operazione era ripristinatoria e solutoria, indicare chi allora fosse tenuto a dimostrare che tipo di operazione era e così nei casi di rapporti di conto corrente durati decenni ripercorrere il rapporto al fine di individuare il fine ripristinatorio o solutorio di ogni singola operazione;il rilievo assorbente – prosegue il Tribunale – che ciò non sia consentito dalla leggederiva dal disposto dell’art. 119 comma 4 TUB il quale prevede: Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.E’ di palmare evidenza che se il legislatore ha limitato tale diritto al decennio del rapporto è perché solo l’ultimo decennio è contestabile mentre il periodo precedente è prescritto”- l’enfasi è di cui scrive.

In secondo luogo, il dr. Limongelli evidenzia anche una ragione  “pratica” per cui le contestazioni del correntista debbano circoscriversi al decennio.

Sul punto rileva come “è di notoria conoscenza che in caso di rapporto di conto corrente durato decenni (…) diverrebbe indispensabile disporre consulenza tecnica al fine di accertare la ripristinatorietà o solutorietà di ogni operazione che nel caso di rapporti di decenni avrebbe un costo di decine di migliaia di euro in quanto il consulente con pazienza certosina dovrebbe riportare in excell le migliaia e migliaia di cifre numeriche (…) restando tale enorme costo processuale di regola a carico della banca”.

Questo accertamento, laborioso ed antieconomico, conclude perentorio il Magistrato “ non è giusto di per sé ed appare pure violazione del principio di celerità del processo ex art. 111 Cost.”

Tale ultima motivazione racchiude un principio la cui portata è senz’altro innovativa.

In conclusione, per le suesposte considerazioni, il Tribunale di Busto Arsizio ha considerato prescritto tutto il  periodo ante 2006 (decorrente dall’invio dell’stanza 119 TUB nel 2016).

Il rapporto di conto corrente è stato, pertanto, valutato solo per il periodo successivo.

Ma in tal caso, non avendo parte attrice prodotto il contratto del rapporto (ma solo gli estratti conto)  – con ciò violando il chiaro principio sancito dall’art. 2697 c.c. – la domanda attorea è stata in toto rigettata.

In definitiva, da un lato per la prescrizione, dall’altro lato per il difetto di allegazione e prova, nessun lamentato indebito è stato accertato su di un conto corrente degli anni 80!

Chissà, dunque, se i principi espressi da questo Giudice troveranno seguito in altre pronunce, con buona pace dei correntisti e dei loro rapporti pluriennali. Non ci resta che attendere.

Tribunale di Busto Arsizio, 14/12/2017, n. 1885 (leggi la sentenza)Paola Maccarrone – p.maccarrone@lascalaw.com

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