27.06.2017 Icon

Morte del difensore: quali effetti sul processo?

La conoscenza legale del decesso del difensore, intervenuta in un giudizio, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in altri processi con le medesime parti.

Nel caso sottoposto al vaglio del Supremo Collegio, la Corte territoriale aveva accolto preliminarmente l’eccezione di estinzione del processo, evidenziando che l’appellante aveva già avuto conoscenza dell’intervenuto decesso del proprio legale, essendo stata dichiarata in precedenza l’interruzione di altro giudizio nel quale si contrapponevano le medesime parti.

L’appellante presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che le argomentazioni dei giudici di secondo grado contrasterebbero con il principio giurisprudenziale secondo cui il termine per la riassunzione del processo interrotto per decesso del difensore costituito decorre dalla conoscenza legale dell’evento (discendente da atti processuali quali la comunicazione, la notificazione o la dichiarazione).

La Corte Suprema – nel precisare che l’evento morte determina l’interruzione automatica del processo sin dal suo verificarsi – ha sposato il principio di diritto affermato nella pronuncia n. 20744 del 2012, secondo il quale la “conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento”.

I giudici di piazza Cavour hanno, quindi, rigettato il ricorso, rilevando che parte ricorrente aveva avuto la piena conoscenza legale dell’evento morte in un periodo antecedente alla data dell’udienza in occasione della quale è stato interrotto il giudizio per decesso del procuratore.

Cass., Sez. VI Civile, 1 giugno 2017, ordinanza n. 13900Gianfranco Licari – g.licari@lascalaw.com

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