L’intelligenza artificiale entra nel sistema di determinazione dei compensi professionali. Il D.lgs. n. 179/2026 prevede che l’impiego di strumenti di IA possa incidere sull’equo compenso, attribuendo rilievo al rischio del sistema utilizzato. Per gli avvocati, tuttavia, non è prevista alcuna riduzione automatica degli onorari: la novità richiede l’adozione di nuovi parametri. Il decreto interviene anche sugli obblighi formativi dei professionisti.
D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (G.U. 8 ottobre 2026, n. 234)
Il nuovo quadro normativo
La disciplina nasce nell’ambito dell’adeguamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale. Non riguarda una singola controversia, ma modifica il quadro nel quale si collocano la determinazione dei compensi e l’aggiornamento professionale.
La principale innovazione è contenuta nell’art. 49, che richiama espressamente la legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso. La disposizione stabilisce che l’utilizzo di sistemi di IA da parte del professionista “può comportare una modulazione dell’equo compenso”, secondo parametri che tengano conto della classificazione di rischio prevista dal regolamento europeo.
Nessun taglio automatico al compenso
La formulazione della norma è significativa. Il legislatore non equipara l’impiego dell’IA a una prestazione di minor valore, né dispone un abbattimento generalizzato dei compensi. Il criterio prescelto non è, infatti, il solo risparmio di tempo, ma la classe di rischio del sistema concretamente utilizzato. Saranno i parametri attuativi a chiarire come tale elemento debba incidere sulla liquidazione del compenso.
Il comma 2 dell’art. 49 impone, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, l’integrazione dei provvedimenti sui parametri professionali. Per la professione forense assume rilievo il richiamo all’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, accanto all’art. 9 del D.L. n. 1/2012 e alla legge n. 49/2023. Sino alla definizione dei nuovi criteri non è quindi possibile ricavare dal decreto una percentuale di aumento o riduzione della parcella.
Gli obblighi di formazione in materia di IA
L’art. 47 affianca alla disciplina economica un intervento sulla formazione. I percorsi iniziali e di aggiornamento organizzati dagli ordini professionali dovranno comprendere competenze tecniche, giuridiche e deontologiche sull’impiego dell’IA, inclusi i limiti degli strumenti, le responsabilità professionali e gli obblighi informativi verso il cliente. I competenti organismi ordinistici dovranno adeguare i propri regolamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Considerazioni conclusive
Le nuove disposizioni collegano innovazione tecnologica, tutela dell’equo compenso e qualità della prestazione. Per l’avvocato sarà essenziale documentare l’uso consapevole degli strumenti di IA e seguire l’evoluzione dei parametri forensi, senza presumere che il loro impiego legittimi, di per sé, compensi inferiori. Pubblicato l’8 ottobre 2026, il decreto entrerà in vigore il 23 ottobre 2026.
09.10.2026