26.08.2026 Icon

RCA: il credito RCA è cedibile anche per la Corte di Giustizia Europea

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea affronta il tema della cedibilità del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale, chiarendo i rapporti tra la disciplina nazionale della cessione del credito e la direttiva 2009/103/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile automobilistica. Secondo i giudici europei, il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che consenta al danneggiato di cedere il credito risarcitorio residuo a un soggetto terzo e a quest’ultimo di agire in giudizio per il relativo recupero.

Corte di Giustizia UE, sez. IX, 25 giugno 2026, sentenza n. 277/25

La vicenda

La controversia trae origine da una serie di sinistri nei quali i proprietari dei veicoli danneggiati, ritenendo che gli importi liquidati dalle compagnie non coprissero integralmente il danno subito, avevano ceduto a società specializzate, dietro corrispettivo, il credito risarcitorio residuo, pari alla differenza tra quanto già liquidato e quanto ritenevano ancora dovuto. Le società cessionarie avevano quindi promosso azioni giudiziarie per ottenere il pagamento del differenziale tra quanto già liquidato e quanto ritenuto effettivamente dovuto a titolo risarcitorio.

Il giudice polacco, pur rilevando che il diritto nazionale ammetteva la cessione di tali crediti, dubitava della compatibilità di tale disciplina con la direttiva auto, il cui obiettivo principale è garantire la tutela delle vittime della circolazione stradale. Pertanto, sottoponeva la questione alla Corte di Giustizia.

La decisione della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2009/103/CE è finalizzata a garantire la protezione delle persone lese da incidenti stradali mediante l’obbligo assicurativo e il riconoscimento dell’azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro.

Secondo i giudici europei, tuttavia, il professionista che acquista il credito risarcitorio non può essere qualificato come “persona lesa” ai sensi della direttiva. I suoi diritti, infatti, non trovano origine nel sinistro, ma nel contratto di cessione concluso con il danneggiato. Per tale ragione, il cessionario non beneficia direttamente della tutela riconosciuta dalla direttiva alle vittime della circolazione stradale.

La Corte di Giustizia ha quindi chiarito che il cessionario del credito risarcitorio da sinistro stradale non è “persona lesa” ai sensi della direttiva 2009/103/CE e non trae dalla direttiva stessa la propria legittimazione. Tuttavia, poiché la direttiva non disciplina la cessione del credito né vieta agli ordinamenti nazionali di riconoscere al cessionario la possibilità di agire contro l’assicuratore, il diritto dell’Unione non osta a una normativa interna che consenta tale cessione e il relativo esercizio in giudizio. Tali aspetti restano quindi affidati alle legislazioni nazionali.

Le conseguenze per gli assicuratori

La pronuncia presenta risvolti operativi rilevanti per le imprese assicuratrici. La Corte chiarisce infatti che la qualità di cessionario professionale non è di per sé incompatibile con il sistema delineato dalla direttiva 2009/103/CE e che il diritto dell’Unione non impedisce agli ordinamenti nazionali di attribuire a tali soggetti la legittimazione ad agire per il recupero dei crediti acquistati. Ne consegue che la mera cessione del credito non può costituire un motivo di contestazione fondato sul diritto europeo. Le compagnie, dunque, non possono fondare sul solo diritto dell’Unione un’eccezione generale di incompatibilità della cessione con la direttiva; restano però ferme le contestazioni sulla sussistenza, validità ed entità del credito secondo il diritto nazionale applicabile.

Considerazioni conclusive

La decisione risulta particolarmente significativa perché chiarisce che la direttiva 2009/103/CE non costituisce un limite alla circolazione dei crediti risarcitori derivanti da sinistri stradali. La disciplina europea tutela la vittima e le garantisce il diritto al risarcimento, ma non regola le successive vicende del credito una volta entrato nel patrimonio del danneggiato. La sentenza non introduce nuovi diritti in favore dei cessionari, ma ribadisce che la normativa europea sulla responsabilità civile automobilistica non osta alla scelta degli Stati membri di consentire la cessione del credito e il suo esercizio in giudizio da parte dell’acquirente. In questa prospettiva, la pronuncia assume un valore duplice: confermativo per gli ordinamenti, come quello italiano, nei quali la cedibilità del credito risarcitorio da sinistro stradale e la legittimazione del cessionario erano già riconosciute; e, al tempo stesso, abilitante per gli Stati membri che non avevano ancora espressamente accolto tale soluzione, chiarendo che essa non contrasta con la direttiva 2009/103/CE.

Autore Maura Carpentieri

Associate

Milano

m.carpentieri@lascalaw.com

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