07.11.2025 Icon

Mutuo: stop alle contestazioni infondate

La Corte d’Appello di Firenze si è recentemente pronunciata in tema di contratto di mutuo, affrontando diverse questioni in relazione alle quali, richiamando anche i recenti orientamenti della Cassazione in materia, ha evidenziato l’infondatezza delle eccezioni che frequentemente i mutuatari sollevano nei confronti della banca finanziatrice.

Prima di tutto, i giudici hanno ricordato che il mero richiamo, contenuto nel contratto al credito agrario, non comporta che il mutuo possa essere qualificato come “di scopo”, né esclude l’applicazione della normativa sul credito fondiario, ove espressamente convenuta. Infatti,

a buon diritto il Tribunale riqualificava la fattispecie quale contratto di credito fondiario ex art. 38 TUB, non di scopo, in quanto connotato dalla concessione di finanziamento a lungo termine garantito da ipoteca immobiliare di primo grado (art. 9). Al di là del nomen nell’epigrafe dell’atto (“contratto di mutuo agrario ipotecario a tasso variabile), le Parti non facevano, nel corpo di esso, qualsivoglia riferimento né all’implementazione di attività agraria in senso concreto e definito con indicazione specifica delle relative operazioni concordate né – a monte – neppure all’eventuale quota del credito concesso che sarebbe stata impegnata (e impiegata) per tale vincolante scopo agrario; anzi, pressoché tutto il credito era esplicitamente destinato al ripianamento di debiti anche verso creditori terzi”.

Secondariamente, la Corte ha riconosciuto piena valenza di titolo esecutivo al mutuo oggetto di causa, seppure prevedesse la costituzione di un deposito cauzionale condizionato ad una serie di obbligazioni. La recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite avvalora tale conclusione,

essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Cassazione civile, SSUU, 06/03/2025 n. 5968)”.

Infine, la Corte fiorentina ha respinto l’eccezione di genericità dei parametri di determinazione del tasso di interesse corrispettivo praticato. Dall’esame della clausola contrattuale, invero, risultava che il tasso era individuato per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti che non lasciavano margini di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto di credito, tutelando così il cliente sul piano della trasparenza. Peraltro, parte appellante aveva anche eccepito la nullità del riferimento all’Euribor perché oggetto di intese illecite, ma – come chiarito dalla Corte –

a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse”.

Tale prova era, però, mancata nel caso esaminato, con conseguente piena validità ed efficacia del contratto di mutuo.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Contratti Bancari ?

Contattaci subito