09.09.2025 Icon

Il limite decennale di consegna è invalicabile anche per i contratti

L’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una Banca, ha dato l’occasione al Tribunale di Catania di ripercorrere le norme poste a fondamento del generale diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate.

Tribunale di Catania, 26 maggio 2025, n. 2746

I riferimenti normativi: tra Codice Civile e Testo Unico Bancario

Oltre al noto art. 119 TUB, nell’impianto codicistico, il fondamento dell’obbligo di consegna di tutta la documentazione si rinviene nell’art. 1374 (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza secondo gli usi); nell’art. 1375 (Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede); nell’art. 1175 c.c. secondo cui “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” e nell’art. 1713 c.c. (il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato). Inoltre, l’art. 119 TUB rinvia ad una delibera CICR, che è stata adottata il 4 marzo 2023, che prevede l’onere per gli intermediari di fornire periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto, nel caso di contratti di durata. In ottemperanza a tale delibera, anche Banca d’Italia ha adottato delle Istruzioni il 25 luglio 2003, inerenti alle comunicazioni periodiche alla clientela.

Tutte queste disposizioni attribuiscono ai soggetti menzionati il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma.

Singole operazioni vs. documenti sintetici: il distinguo della giurisprudenza

Ora, come precisato dal Tribunale di Catania, “la limitazione ai dieci anni anteriori costituisce previsione specificamente dettata solo per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), limitazione che non deve essere estesa impropriamente anche ai documenti sintetici di cui al primo e secondo comma del 119 t.u.b., soprattutto in assenza di un’esplicita volontà legislativa in tal senso (v. in tal senso chiaramente Cassazione civile, sez. sesta, 30.10.2015 n. 22183)”.

Infatti, “La disposizione relativa alle singole operazioni trova il suo fondamento nel fatto che, che, in ogni caso, del compimento di tali operazioni resta traccia nell’estratto conto; motivo per il quale, trascorso il decennio, il legislatore ha ritenuto equo contemperare il diritto alla trasparenza con le esigenze della banca, consentendo a quest’ultima di liberarsi della documentazione ultradecennale”.

La posizione del Tribunale di Catania: nessun obbligo sulla banca

La limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria corrisponde, peraltro, al principio generale di conservazione delle scritture contabili di cui all’art. 2220 c.c. e inoltre, secondo il Giudice, l’espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare per i contratti bancari conclusi un obbligo di conservazione e di consegna a tempo indefinito. Sul punto, “Va considerato inoltre che, in tema di documentazione contrattuale, il cliente risulta adeguatamente tutelato dall’art. 117 comma 1 t.u.b., che impone alla banca la consegna al cliente del contratto al momento della stipula, con conseguente onere di conservazione del consegnatario (ex multis, cfr. Trib. Massa n. 571/2020; Trib. Chieti n. 179/2020; Trib. Potenza n. 979/2020)”.

Conclusioni: contratto ultradecennale, richiesta inammissibile

Per tali ragioni, il Tribunale di Catania ha ritenuto infondate le doglianze di parte opponente, che lamentava la mancata consegna di un contratto ultradecennale, in considerazione del fatto che sulla Banca opposta non gravava più il relativo obbligo di conservazione.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

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