02.05.2011

Sull’elusione nessuna scorciatoia

  • Italia Oggi

di Andrea Bongi  

Commissioni tributarie alla ricerca della «prova» dell'elusione tributaria. L'esame delle più recenti sentenze emesse dalla commissioni di merito sul tema dell'elusione tributaria testimonia infatti l'assenza di un reale filo conduttore ma bensì di un esame, caso per caso, delle prove fornite dagli uffici in ordine alle riprese fiscali dagli stessi operate in presenza di architetture fiscali più o meno complesse messe in atto dai contribuenti. Tutto ciò a conferma di come il problema dell'elusione fiscale sia ben lungi dall'essere definito prima ancora che risolto. L'assenza di una normativa antielusione di carattere generale in grado di definire in modo chiaro e preciso i contorni del fenomeno, rende incerto l'operato dell'amministrazione finanziaria, sottoponendo alla censura dei giudici di merito i risultati delle riprese dagli stessi effettuate.

L'esame delle massime recenti è testimonianza diretta di come spesso, i giudici di primo e secondo grado, siano inflessibili nel richiedere agli uffici una prova rigorosa dell'elusione fiscale per poter avallare e dichiarare legittima la ripresa a tassazione effettuata nei confronti del contribuente. Non mancano ovviamente anche giudizi favorevoli all'operato degli uffici che evidentemente hanno saputo dimostrare con dovizia di elementi probatori, che le parti avevano messo in atto uno o più negozi giuridici il cui vero ed unico fine era quello di eludere le imposte.

Le pronunce favorevoli al contribuente. Secondo la Ctp di Milano, sentenza n.102 del 17/5/2010, «non si ravvisa elusione fiscale né tantomeno ipotesi di abuso del diritto, nella cessione frazionata di un complesso aziendale nel corso degli anni e attraverso contratti fra loro collegati e individualmente sorretti da valide ragioni economiche».

L'operazione al vaglio dei giudici milanesi riguardava una società industriale che aveva ceduto ad una società controllata l'intero complesso aziendale, con l'eccezione del fabbricato immobiliare nel quale l'attività stessa veniva svolta. L'immobile in questione era stato infatti ceduto ad una terza società che lo aveva concesso in leasing da altra società che a sua volta lo aveva concesso in locazione alla società controllata. Al termine del contratto di leasing, subito dopo aver operato il riscatto, quest'ultima società aveva provveduto a cedere l'immobile alla società controllata.

In questo caso l'operato dell'ufficio, teso a ricondurre l'insieme di questi atti ad un unico disegno elusivo finalizzato ad evitare l'imposta di registro sull'immobile dovuta per gli atti di cessione d'azienda, è stato validamente ostacolato dalle motivazioni economico-finanziarie fornite dal contribuente a dimostrazione dei vari passaggi susseguitesi nel tempo in relazione all'immobile stesso.

Producendo in giudizio i bilanci, la società ha infatti dimostrato come il ricorso al contratto di leasing fosse necessario poiché l'azienda, in quel particolare momento storico, non aveva i mezzi finanziari adeguati per sostenere anche l'acquisto dell'immobile. Circostanza completamente mutata al momento del riscatto del leasing immobiliare quando, bilanci ancora alla mano, la società ha potuto dimostrare come la problematica sia stata trattata e risolta in modo radicalmente diverso rispetto al passato.

È ancora la necessità di una prova rigorosa dell'elusione a carico dell'ufficio a convincere i giudici della Ctr della Lombardia (sentenza n.176 del 10/09/2010) circa l'accoglimento del ricorso in appello proposto dal contribuente.

Nel caso di specie i giudici della regionale hanno ritenuto che la produzione in giudizio del contratto stipulato fra le parti e della regolare fattura pagata tramite bonifico bancario siano elementi più che sufficienti per respingere le pretese dell'ufficio che riteneva i rapporti commerciali intercorsi fra le parti come operazioni inesistenti e fittizie.

La mancanza di una prova rigorosa dell'elusione ha indotto ancora una volta al rigetto dell'operato dell'ufficio la Ctr della Lombardia, sentenza n. 111 del 30/6/2010, secondo la quale se l'amministrazione finanziaria intende riprendere a tassazione Iva alcune pattuizioni contrattuali (nella specie bonus qualitativi) deve fornire la prova dell'effettività di tali previsioni contenute nel contratto e della loro reale natura di prestazioni e non di sconti rispetto ai prezzi di listino, con conseguente assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto.

Pronunce favorevoli all'amministrazione finanziaria. Secondo la Ctr Toscana, sentenza n. 80 dell'11/10/2010, l'amministrazione finanziaria ha diritto di valutare la congruità dei costi e dei ricavi anche in assenza di irregolarità nelle scritture contabili di una società, potendo legittimamente rilevare e contestare una sproporzione fra l'utile dell'esercizio (circa 12 milioni di vecchie lire) ed i compensi degli amministratori (381 milioni di vecchie lire). Tali compensi devono essere dedotti, si legge nella sentenza, solo in parte, poiché stabiliti in misura nettamente superiore rispetto alla quota di utile conseguito dalla società e al di fuori di ogni logica di mercato ed oltretutto sproporzionati rispetto all'attività svolta dagli amministratori stessi.

Una simulata qualificazione di rimborso di capitali a dividendi societari sottratti all'imposizione ha invece convinto i giudici della Ctr dell'Umbria, sentenza n. 69 del 19/9/2010, della bontà della ripresa a tassazione operata dal locale ufficio dell'agenzia delle entrate. L'insieme delle operazioni passate al vaglio dei giudici della regionale sono state ritenute «prive di valide ragioni economiche», finalizzate unicamente a conferire una veste di non tassabilità ai dividendi distribuiti da una società industriale ai propri azionisti.