Il 23 maggio 2012 Banca d’Italia ha sottoposto alla consultazione pubblica lo schema delle disposizioni di vigilanza volte a disciplinare l’esercizio del potere sanzionatorio della Banca d’Italia.
Tale provvedimento – contenente i principi generali e le regole procedimentali di esercizio del potere sanzionatorio – risponde all’esigenza di razionalizzare la disciplina complessiva in materia[1] – dettando in un unico corpus le disposizioni sinora frammentate in più atti normativi diretti alle diverse categorie di intermediari vigilati, che verranno di conseguenza abrogati e sostituiti.
Sono stati, inoltre, apportati gli aggiornamenti resi necessari dalle numerose modifiche normative che hanno interessato la materia nell’ultimo decennio[2].
In particolare, con le disposizioni:
Le disposizioni si applicano a tutte le violazioni accertate dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione dell’attività bancaria e finanziaria, di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti nonché di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[3].
Nelle suddette materie, le disposizioni sono dirette a tutte le categorie di soggetti sottoposti ai poteri sanzionatori della Banca d’Italia (ambito di applicazione soggettivo): banche, intermediari finanziari, SGR, SIM, SICAV, istituti di pagamento, IMEL, confidi, Poste Italiane spa.
Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria
In relazione alle violazioni per essi previste dall’art. 144 del T.U., la medesima procedura si applica nei confronti:
La consultazione si chiuderà decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.
(Sabrina Galmarini – s.galmarini@lascalaw.com)
[1] Per le banche, la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999; per le SIM, SGR, SICAV, IMEL e intermediari ex art. 107 ante riforma del Titolo V del TUB, le Disposizioni di Vigilanza del 3 settembre 2003.
[2] In particolare: i principi generali per i procedimenti sanzionatori della Banca d’Italia di cui alla legge 262/2005 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari); il Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008, che ha definito le modalità applicative della legge n. 241/90 per i procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia in materia di vigilanza e ha individuato i termini e le unità organizzative responsabili dei relativi procedimenti; il Provvedimento della Banca d’Italia dell’11.12.2007 sull’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il d.lgs. n. 104/2010, recante la riforma del processo amministrativo.
[3] Restano escluse dall’ambito applicativo le sanzioni in materia di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento, pagamenti transfrontalieri, trattamento del contante.
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