Cass., 11 maggio 2012, Sez. III, n. 7256
Massima: “In tema di danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero. ” (leggi la sentenza per esteso)
È sufficiente dimostrare l’inadempimento dell’operatore turistico per far scattare il risarcimento del danno non patrimoniale a carico di quest’ultimo in caso di disservizi nel pacchetto “tutto compreso”.
Lo ribadisce la recentissima sentenza resa dalla terza sezione civile della Cassazione, n. 7256, pubblicata l’11 maggio 2012.
Se pur vero che gli stati d’animo dell’utente non possono essere oggetto di dimostrazione specifica, i turbamenti per la vacanza rovinata ben possono essere desunti dal mancato raggiungimento della finalità turistica insita nell’acquisto del servizio.
Inoltre, il superamento della soglia minima di lesione – presupposto per la liquidazione del danno inerente lesioni di diritti tutelati dalla Costituzione – può addirittura considerarsi implicito se la vacanza rovinata è il viaggio di nozze, evento «irripetibile» nella vita degli sposi (o comunque memorabile).
Nessun dubbio, quindi, che, quando qualcosa va storto nel pacchetto tutto compreso, sia sempre risarcibile (ex art. 2059 c.c.) il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo. Si tratta di una lesione di una prerogativa della persona umana che trova tutela nel diritto all’integrità fisica di cui all’art. 32 della Costituzione e nei principi comunitari.
(Valeria Bano – v.bano@lascalaw.com)
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