11.02.2015 Icon

Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio – Una singolare interpretazione

Con la Circolare del 9 gennaio 2015, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze provvedeva a chiarire l’impatto delle nuove disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero (c.d. voluntary disclosure) l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio, in particolare sottolineando l’immutabilità degli obblighi di adeguata verifica della clientelanonchédi registrazionee di segnalazione di eventuali operazioni sospette.

Dunque il cliente, al momento della adeguata verifica e della identificazione (e pertanto durante la fase di rappresentazione della propria posizione al professionista), dovrà essere avvertito dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette in capo al professionista che lo identifica.

Da tale orientamento deriva inevitabilmente una perplessità.

Dalla lettura delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, deriva che l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti indicati dalla norma per tutte le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa e/o di rappresentanza del cliente medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Pertanto, posto che la norma sulla c.d. voluntary disclosure non introduce alcuna variazione o integrazione suscettibili di modificare il contenuto della norma antiriciclaggio, non si comprende per quale ragione, o in base a quale norma di legge, il procedimento della voluntary, dovrebbe essere escluso da quelli per i quali è già previsto l’esonero dall’obbligo della segnalazione delle operazioni sospette, fermo restando l’obbligo di adeguata verifica della clientela.

Il MEF (Ministero delle Economie e delle Finanze) fornisce, mediante risposta ad una FAQ, una più dettagliata interpretazione in materia che di seguito si espone.

La domanda rivolta al Ministero: “il professionista che incontra un cliente preliminarmente all’inizio della procedura di voluntary disclosure e viene  a conoscenza durante un primo colloquio di documenti che costituirebbero presupposto per la segnalazione di operazione sospetta, qualora ritenga che non sia consigliabile l’esecuzione della procedura, è tenuto comunque ad effettuare la segnalazione?

Dalla risposta del Ministero si evince quanto segue:

­       L’esonero previsto dalla normativa antiriciclaggio non è applicabile ai professionisti che ricevono l’incarico di predisporre l’istanza di collaborazione volontaria, in quanto detto esonero è consentito solo qualora si tratti di affrontare procedimenti giudiziari, fra i quali la procedura della voluntary disclosure non viene compresa;

­       Ai fini della normativa antiriciclaggio, deve intendersi per clienteil soggetto al quale i professionisti rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico”;

­       Gli obblighi antiriciclaggio non sussistono qualora il professionista svolga una attività limitata alla valutazione circa l’opportunità, per un soggetto che viene definito come suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, senza che a questa attività preliminare segua il conferimento di un incarico.

Ciò detto, occorre necessariamente sottolineare che la definizione di attività di consulenza delineata dal MEF nella sua risposta, diviene inevitabilmente serio problema per la posizione che il professionista deve assumere in sede di valutazione del futuro cliente, ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.

Difatti, l’orientamento del MEF sembrerebbe diretto a ritenere che, qualora il professionista si limiti a valutare l’opportunità o meno di accedere alla procedura a favore di un assistito, il quale non diventi cliente conferendo specifico incarico, sussiste l’esonero da tutti gli obblighi antiriciclaggio e cioè anche dagli obblighi di adeguata verifica della clientela. Si ricorda infatti che gli obblighi antiriciclaggio comprendono sia l’adeguataverifica della clientela sia l’obbligo di segnalazionedelleoperazionisospette. Dunque dovrebbe ritenersi valido l’esonero dagli obblighi antiriciclaggio in qualsiasi altra situazione nella quale il professionista si limiti a valutare l’opportunità per il proprio assistito di accedere o meno ad una procedura, purché non giudiziaria.

Pertanto dall’interpretazione dell’orientamento su esposto potrebbe (ma ciò non è chiaro) rinvenirsi la fondamentale importanza della distinzione tra cliente e c.d. assistito, da considerarsi quale strumento di demarcazione dell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio in capo ai professionisti.

Ma questa rimane una semplice interpretazione che, pertanto, non può essere preferita alle disposizioni in materia previste e applicabili ai professionisti.

11 febbraio 2015Ornella Carleo – o.carleo@lascalaw.com

* Si veda anche: Voluntary disclosure e obblighi antiriciclaggio – I chiarimenti del MEF