16.05.2012 Icon

Sul potere di controllo del tribunale nella fase di ammissione al concordato preventivo

– di Gabriele Nuzzo, in Banca borsa e titoli di credito, n. 2/12, pag. 190.

Ai sensi dell’art. 163 l.f. il Tribunale, ferma restando la valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi dei creditori, apre la procedura di concordato preventivo nel caso in cui non abbia dichiarato inammissibile la proposta di concordato per mancanza dei presupposti di cui agli articoli 160, comma 1 e 2, e 161 l.f..

Secondo una parte della dottrina tale norma consentirebbe di riconoscere in capo all’autorità giudiziaria un ampio potere di controllo sulla proposta, secondo altra parte, invece, il Tribunale si dovrebbe in ogni caso limitare ad un controllo di legalità sia sulla proposta, che sulla relazione del professionista attestatore della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., 25 ottobre 2010, n. 21860; in senso conforme, Cass., 14 febbraio 2011, n. 3586), affermando il principio secondo cui il controllo del Tribunale nella fase di ammissione alla procedura deve avere ad oggetto la sola completezza e regolarità della documentazione allegata alla domanda, atteso che qualunque indagine di merito è devoluta al commissario giudiziale.

La motivazione addotta dalla Suprema Corte fa leva sugli artt. 172, 173 e 180, comma 3, l.f..

Ai sensi di quest’ultima norma “se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato”. Da ciò si è dedotto che se al Tribunale non è concesso, in sede di omologazione e in mancanza di opposizioni, di valutare la convenienza del concordato, non sarebbe legittimo attribuirgli poteri di controllo sul merito della proposta nella fase di ammissione, privando così i creditori della possibilità di esaminarla.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione coglie questo aspetto della riforma, individuando nella tutela dell’interesse dei creditori a conoscere in modo completo e corretto le vicende dell’impresa l’obiettivo e il limite del sindacato del Tribunale (Cass., 23 giugno 2011, n. 13818). Infatti, secondo la Corte sarebbe “insuperabile il rilievo secondo cui il tribunale è privo del potere di valutare d’ufficio il merito della proposta, in quanto tale potere appartiene solo ai creditori”.

A tal proposito, secondo l’Autore, non risulterebbe coerente con questa premessa l’orientamento della Cassazione (Cass., 14 febbario 2010, n. 3586) secondo il quale nel giudizio sull’ammissibilità della domanda di concordato deve essere inclusa la verifica circa l’esistenza e la qualità dello stato di crisi. Infatti, lo svolgimento di tale attività nel corso del procedimento di ammissione al concordato non ha rilevanza rispetto alla tutela dell’interesse dei creditori ad una completa e corretta informazione sul debitore.

Si tenga altresì conto del fatto che, innanzitutto, l’accertamento circa la gravità della crisi effettuato in questa sede contrasterebbe con l’esigenza di un celere avvio della procedura e, inoltre, i dati di cui dispone il Tribunale in tale fase, provenendo dal debitore e dal professionista nominato dal medesimo debitore, sono poco obiettivi e, pertanto, necessitano di essere ulteriormente analizzati dal commissario giudiziale.

Pertanto, l’autorità giudiziaria, in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, dovrà rilevare l’insussistenza dello stato di crisi, limitandosi alla verifica ex actis delle allegazioni del debitore.

Quanto sopra vale anche per il controllo che il Tribunale deve effettuare sulla relazione del professionista attestatore della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano. A tal proposito la Cassazione (Cass., 29 ottobre 2009, n. 22927) ha sostenuto che il Tribunale debba garantire che la relazione sia idonea a fornire al ceto creditorio una corretta informazione e, quindi, non debba essere finalizzata all’accertamento dell’effettiva veridicità dei dati aziendali.

In conclusione, secondo l’Autore, l’autorità giudiziaria in fase di ammissione alla procedura di concordato preventivo dovrà effettuare un controllo di mera legalità, sia sulla proposta che sulla relazione del professionista, di cui all’art. 161 l.f..

(Martina Pedrazzoli – m.pedrazzoli@lascalaw.com)