30.11.2018 Icon

Sommatoria dei tassi, l’ennesima bocciatura

Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, in quanto non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, con la sentenza n. 21423 del 7.11.2018.

Nel caso di specie, una società conveniva in giudizio una banca, per richiedere la condanna della stessa alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in esecuzione del contratto di mutuo in essere tra le parti, nonché il risarcimento dei danni, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti i tassi d’interesse e la loro capitalizzazione, con conseguente applicazione dell’art. 1815 c.c..

Orbene, il Giudicante ha ritenuto non meritevole di accoglimento la prospettazione attorea secondo cui, ai fini della determinazione del TEG, sarebbe necessario cumulare i tassi degli interessi corrispettivi e moratori.

In particolare, il Giudicante, rileva che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato; pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.

Ebbene, seppur pacifico che l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, nondimeno, a parere del Giudice di Roma la rilevazione dell’usurarietà degli interessi moratori postula l’analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi.

L’eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Giudice Tommaso Martucci, con la sentenza n. 21423 del 7.11.2018, ha rigettato le domande attoree.

Tribunale di Roma, sentenza del 2 novembre 2018Giulia Martucci – g.martucci@lascalaw.com

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