12.10.2012 Icon

Responsabilità del notaio

Cass., 27 ottobre 2011, Sez. III, n. 22398Massima: “La responsabilità del notaio rogante per la inosservanza dell’obbligo di accertare la libertà dell’immobile compravenduto non è limitata al dolo o alla colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 c.c., in ragione della pratica difficoltà ed onerosità delle visure a causa dell’arretrato delle conservatorie: la limitazione trova applicazione, infatti, esclusivamente per le prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, tali intendendosi i problemi la cui soluzione richieda una preparazione superiore alla media professionale.”  (leggi la sentenza per esteso)