21.06.2018 Icon

Ready, set, go…al via la “V Direttiva Antiriciclaggio”

In data 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (la c.d. “V Direttiva Antiriciclaggio”).

In particolare, la V Direttiva è diretta a modificare la Direttiva (UE) 2015/849 (la c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Tra le novità apportate dalla normativa europea assumono specifico rilievo le disposizioni in materia di:

  • Valute virtuali;
  • Carte prepagate;
  • Registro dei titolari effettivi.

I recenti attentati terroristici hanno evidenziato l’emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi, considerando che restano al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o che beneficiano di deroghe all’applicazione di obblighi giuridici che potrebbero essere non più giustificate. Per stare al passo con queste nuove tendenze si è sentita l’esigenza di adottare ulteriori misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trustistituti giuridici affini»), allo scopo di migliorare l’attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo (Considerando n. 2 della V Direttiva).

In particolare, i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un Paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all’obbligo dell’Unione di individuare le attività sospette. Pertanto, i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme.

Dunque, è stato di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione della IV Direttiva Antiriciclaggio in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Inoltre, le carte prepagate per uso generale sono impiegate per usi legittimi e contribuiscono all’inclusione sociale e finanziaria. Tuttavia, le carte prepagate anonime possono facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici.

Pertanto, è indispensabile impedire ai terroristi di utilizzare questa modalità per finanziare le loro operazioni, riducendoulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela di cui alla IV Direttiva. Dunque, pur tenendo in debito conto le esigenze dei consumatori per quanto riguarda gli strumenti prepagati per uso generale e senza impedire l’uso di tali strumenti per promuovere l’inclusione sociale e finanziaria, si è scelto di ridurre le soglie esistenti per le carte prepagate anonime per uso generale e identificare il consumatore in caso di operazioni di pagamento a distanza di importo superiore a euro 50.

Inoltre, a causa delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri, alcuni trust e istituti giuridici affini non sono affatto monitorati o registrati nell’Unione europea. Pertanto, si è sentita l’esigenza di registrare le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti giuridici affini. Inoltre, per garantire l’efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e di istituti giuridici affini, è necessaria la cooperazione fra gli Stati membri. L’interconnessione dei Registri degli Stati membri relativi ai titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini renderebbe accessibili tali informazioni e garantirebbe, altresì, che gli stessi trust e istituti giuridici affini non siano registrati più volte nell’Unione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla V Direttiva Antiriciclaggio entro il 10 gennaio 2020.

Claudio Saba – c.saba@lascalaw.com

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