16.06.2017 Icon

Rappresentazione artistica blasfema e violazione del comune sentimento religioso

Una rappresentazione artistica non può essere ritenuta lesiva del comune sentimento religioso a meno che risulti lesiva del buon costume, dell’ordine pubblico e/o della legge penale: questo è quanto ha statuito la Suprema Corte con la sentenza n. 7468.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “va escluso che l’organizzazione di uno spettacolo artistico possa, di per sé sola, costituire violazione del personale sentimento religioso di un singolo cittadino ed essere sanzionata dall’ordinamento col riconoscimento di un credito risarcitorio, non solo perché è all’evidenza insussistente un collegamento oggettivo e diretto tra la prima e il secondo, ma anche perché non è ravvisabile il requisito – costitutivo della responsabilità aquiliana – del danno ingiusto, e cioè inferto in assenza di una causa giustificativa, essendo la programmazione di una manifestazione artistica espressione appunto di una libertà garantita dalla Carta Costituzionale”.

Con la sentenza in commento la Corte ha rigettato il ricorso presentato dall’Avv. I.C e confermato la sentenza emessa, in primo grado, dal Tribunale di Venezia e, in secondo grado, dalla Corte d’Appello di Venezia, con le quali veniva rigettata la domanda avanzata da quest’ultimo, il quale aveva convenuto in giudizio la fondazione “La Biennale di Venezia” colpevole di aver messo in scena il balletto “Messiah Game” in occasione del Festival della Danza 2007. Il ricorrente chiedeva, infatti, che la Fondazione venisse condannata al risarcimento del danno non patrimoniale da quest’ultimo subito, in quanto il predetto balletto era dallo stesso ritenuto gravemente offensivo del comune sentire medio del cittadino cattolico, oltre che lesivo del diritto di libertà religiosa garantito dall’art. 19 e del suo personale sentimento religioso.

Nel corpo della sentenza, la Corte, nell’argomentare la propria decisione di rigettare il ricorso e di confermare conseguentemente le sentenze dei giudici di merito, si è soffermata sul principio di laicità dello Stato, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul punto, secondo la quale tale principio comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose, e, dunque, il dovere di garantire, rimanendo neutrale e imparziale, l’esercizio delle diverse religioni, culti e credenze e di assicurare la tolleranza anche nelle relazioni tra credenti e non credenti. Il limite del diritto dei singoli e del dovere di neutralità ed imparzialità della parte pubblica va ravvisato nel buon costume, oltre che in fatti di rilevanza penale e di ordine pubblico.

Il ricorrente, però, nulla ha  osservato né tantomeno provato in merito alla violazione del limite rappresentato dal buon costume e/o dall’ordine pubblico e/o dalla legge penale e pertanto il ricorso deve essere rigettato.

Cass., Sez. I Civile, 23 marzo 2017, n. 7468 Sara Severonis.severoni@lascalaw.com

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