19.12.2016 Icon

Il pagamento “in nero” dei lavoratori può integrare la bancarotta fraudolenta per distrazione

L’amministratore della società successivamente dichiarata fallita risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione in ordine alle somme versate “in nero” ai propri dipendenti in quanto la retribuzione viene effettuata con capitali della fallita non registrati regolarmente.

La Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado che condannava gli amministratori di società fallita per bancarotta fraudolenta continuata ed aggravata.

In particolare tra i capi d’imputazione era oggetto di contestazione la distrazione della somma di lire 447.000.000 apparentemente presente in cassa ma mai consegnata ai successivi amministratori o al curatore.

Propone appello la difesa deducendo, sul punto, che, nel corso del giudizio di merito, era stata fornita prova che dette somme erano state impiegate per il pagamento “in nero” dei propri dipendenti e, pertanto, avevano avuto una destinazione conforme all’oggetto sociale potendo al più configurare il diverso reato di bancarotta preferenziale sul quale era intervenuta la prescrizione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto che “la costituzione di rapporti di lavoro al di fuori della contabilità ordinaria costituisce un fatto illecito che, oltre a ledere le norme previste a tutela dei lavoratori, viola la regolarità dell’intera attività contabile della società, rendendo impossibile qualsiasi controllo, e sovrapponendo la gestione personale dei singoli amministratori a quella degli organi sociali. II lavoro “nero”, costituisce quindi “oggettivamente”, una modalità di gestione alternativa delle risorse sociali, attraverso la quale, in contrasto con la legge e con le norme statutarie, viene impiegata forza lavoro, non assunta dalla società, ed integrante una vera e propria forma di “distrazione” perché la retribuzione viene effettuata con capitali sociali non regolarmente registrati”.

Questo perché alla gestione “ordinaria” della società (vale a dire, quella effettuata in base alla legge, alle norme statutarie e ai contratti regolarmente stipulati) si sovrappone quella personale dell’amministratore, che decide, in tal modo, la destinazione delle risorse sociali, al di fuori di ogni controllo e secondo le proprie personali valutazioni, le proprie preferenze ed il proprio personale interesse. Si tratta quindi pagamenti che, essendo rimessi all’arbitrio dell’amministratore, tanto di diritto quanto di fatto, non sono in alcun modo riconducibili a determinazioni societarie ma sono stati effettuati in violazione delle regole della corretta gestione societaria.

Ne consegue pertanto che, secondo il Supremo Collegio, gli ammanchi anzidetti, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, vanno iscritti al capitolo distrazione.

Cass., V Sez. Pen., 10 Novembre 2016, n.47561 (leggi la sentenza)Fabrizio Manganiello – f.manganiello@lascalaw.com

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