29.10.2014 Icon

Obblighi informativi: giudizio calibrato sulla tipologia del cliente

Corte d’Appello di Milano, 14 ottobre 2014, n. 105 Con sentenza n. 105 del 14-1-2014, la Corte d’Appello di Milano si è espressa in punto di obblighi informativi incombenti sulla Banca intermediaria.

In particolare, ha confermato il suo ormai costante orientamento, per cui “gli obblighi informativi vanno diversamente calibrati secondo la tipologia del cliente” (tra le tante, Corte d’Appello di Milano, 8-10-2013, n. 3668) e, richiamandosi al noto precedente dalla Giurisprudenza di legittimità sull’adeguatezza dell’informativa resa, ha ribadito che occorrerà “valutare se essa sia stata tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria dei cliente” (cfr. Cass. Civ., 17-2-2009, n. 3773).

La sentenza in commento fa però un passo ulteriore rispetto ai citati precedenti giurisprudenziali, arrivando a sostenere che “la conoscenza del prezzo e del tasso d’interessi rendono non necessario l’eventuale ulteriore dato costituito dal rating, i cui criteri di formazione, peraltro, non sono tali da garantire oggettività e univocità di significato”.

Secondo il Collegio adito, dunque, il prezzo dello strumento finanziario negoziato ed il tasso d’interesse (elemento indicativo del rischio connesso all’investimento), costituiscono elementi informativi sintetici che ben esprimono la summa delle informazioni sull’emittente.

29 ottobre 2014Carmela Prencipe – c.prencipe@lascalaw.com