17.10.2013 Icon

Non può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta, il contratto di mutuo stipulato con l’Ecu

Cass.,  7 ottobre 2013, Sez. III, n. 22808

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, deciso con la sentenzan. 22808/2013, riguardava la vicenda di due coniugi, comproprietari di un immobile e contro la cui espropriazioni promossa da un istituto di credito i debitori si opponevano.

Il titolo esecutivo era costituito da un contratto di mutuo stipulato nel 1991 condizionato indicizzato all’ECU (valuta virtuale europea introdotta nel 1978 fino al 1° gennaio 1999), sostenendo l’eccessiva onerosità di questo conseguente all’uscita della lira dal Sistema monetario europeo e la violazione del divieto di anatocismo, ma chiedendo – in subordine – la rideterminazione degli importi ancora legittimamente dovuti.
La Banca negava la sussistenza della dedotta produzione di interessi sugli interessi, nonché l’imprevedibilità della svalutazione della lira e dell’applicabilità alla fattispecie dell’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

A seguito delle risultanze derivate da CTU contabile, il giudice di primo grado individuava in una minor somma quella dovuta dagli opponenti alla controparte, disponendo la prosecuzione dell’esecuzione.
Nel seguente grado di appello la banca, insisteva sulla risoluzione del contratto di mutuo e sul ruolo di quest’ultimo quale fonte regolatrice del rapporto in essere tra le parti.
Il giudice del gravame accoglieva l’appello, qualificando come non reiterate l’originaria domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e definendo ingiustificabile l’unilaterale modifica delle condizioni del contratto da parte dei mutuatari. Inoltre riconobbe la spettanza dell’anatocismo in virtù della disciplina applicabile e della misura convenzionale degli interessi di mora, in dipendenza della risoluzione del mutuo per la notifica del precetto.

In tema di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, si rammenta che al mutuo sono inapplicabilità delle norme sul tema.

Infatti l’art. 1467 c.c., accorda, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive ad esecuzione differita o continuata, il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità a fronte di una sopravvenuta e grave modificazione delle condizioni contrattuali accettati dalle parti

Successivamente all’uscita della moneta italiana dallo SME, si verificò che, in relazione ai contratti di mutuo stipulati in Ecu, l’obbligazione di restituzione divenisse notevolmente più onerosa, inducendo molti soggetti ad invocare la risoluzione del contratto ex art. 1476 cc.

La Suprema Corte, a questo proposito, ha stabilito la non configurabilità di un’eccessiva onerosità sopravvenuta nel caso di mutuo riferito, in alcuna sua parte, a valuta non nazionale, benché dalle peculiari caratteristiche dell’ECU: in tal caso, l’alea di un contratto che, a norma dell’art. 1467, comma 2, c.c. non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari normali fluttuazioni del mercato; in simile ipotesi, infatti, le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, rendendo il contratto di mutuo, sotto tale profilo, aleatorio in senso giuridico, e non solo economico ( sotto il profilo della convenienza ).

Peraltro, si rivela opportuno precisare come non sia possibile ricondurre il contratto a condizioni diverse, come il valore di cambio ad un determinato momento, essendo stato accettato liberamente dalle parti come aleatorio.

(Matteo Mauro – m.mauro@lascalaw.com)