23.07.2018 Icon

No definitività, no inoppugnabilità

Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, solo nel momento in cui il Giudice, appurata la ritualità della notificazione, lo dichiari – in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente – esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

In caso di opposizione, invece, come si evince dal coordinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c., basta che il relativo giudizio si sia estinto e che, al momento della sentenza di fallimento, sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l’ordinanza di estinzione stessa (Cass., 29 febbraio 2016, n. 3987).

Nel caso di specie, sotteso alla sentenza in commento, la Suprema Corte, secondo propria giurisprudenza costante e consolidata, ha avuto modo di ribadire come, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non sia tenuto a riassumere il giudizio, in quanto il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non risulta equiparabile ad un sentenza non ancora passata in giudicato – che viene emessa nel contraddittorio delle parti – ed è pertanto totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento.

Il creditore munito del decreto solo provvisoriamente esecutivo, qualora voglia far valere il suo credito nel fallimento, è quindi tenuto a farlo accertare ai sensi dell’art. 52 L.F. e non può, al contrario, avvalersi del disposto del successivo art. 96, comma 3, n. 3 L.F., insuscettibile di applicazione analogica, proprio perché costituisce eccezione alla regola dettata dall’art. 52 L.F. (Cass., 27 maggio 2014, n. 11811).

Cass., Sez. VI Civ., 10 Ottobre 2017, n. 23679Silvia Alessandra Pagani – s.pagani@lascalaw.com

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