20.01.2015 Icon

Mora del creditore e liberazione del debitore non coincidono

Cass., Sez. III Civile, 13 gennaio 2015, n. 302 (leggi la sentenza)

L’odierno contributo, sottopone all’attenzione dei lettori di Iusletter una recente pronuncia della Suprema Corte in tema di mora del creditore, secondo quanto previsto dagli artt. 1210 e ss. c.c.

La vicenda processuale. L’acquirente di n. 41.543 contenitori proponeva opposizione a precetto intimatogli dal venditore in forza di una sentenza del Tribunale, che lo condannava alla loro restituzione o al pagamento del prezzo.

L’opponente vedeva accolte le sue doglianze sia in primo, sia in secondo grado di giudizio, ritenendo i giudici che beni erano stati materialmente resi.

Avverso la sentenza di appello, l’acquirente ricorre in Cassazione, rilevando l’errore in cui sarebbero incorsi i magistrati, dal momento che il deposito dei contenitori non era stato accettato dal creditore, con conseguente necessità del giudizio di convalida.

La Suprema Corte, ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, in ragione di quanto segue.

In primo luogo, gli Ermellini spiegano “che il meccanismo delineato dall’art. 1206 e ss. c.c. non si limita al deposito quando questo non è accettato dal creditore. V’è infatti la necessità di una sentenza passata in giudicato che ne riconosca la validità.
L’offerta formale, infatti, vale ad escludere la mora del debitore, ma non la sua liberazione dall’obbligazione che si consegue solo se siano rispettati tutti gli adempimenti imposti dalla legge (artt. 1208 e ss c.c.. e 1212 c.c. nello specifico).
Questo perché mora del creditore e liberazione coattiva del debitore non coincidono, né cronologicamente né sul piano degli effetti funzionali (Cass. Civ., n. 367/1995).”

Quanto alla convalida, la Suprema Corte si richiama ad un proprio recente orientamento (cfr. Cass. ord. n. 14155/14), secondo cui la convalida dell’offerta ai fini della liberazione del debitore dall’obbligazione restitutoria, può essere chiesta anche opponendosi al precetto intimato dal creditore per l’adempimento di quella obbligazione.

Il Collegio, con la pronuncia in commento, ritiene di dare continuità a tale ultimo orientamento, evidenziando i passaggi da rispettare per la liberazione del debitore, quando il deposito non è accettato dal creditore.

In particolare rileva che “è indispensabile che con l’atto di opposizione all’esecuzione avverso l’atto di precetto, l’opponente  svolga anche esplicita domanda di convalida. L’opponente nell’atto dovrà dedurre che ha già effettuato l’offerta ex art. 1209 cod. civ. ed il deposito ex art. 1212 c.c., con cui ha posto formalmente in mora il creditore che indebitamente non li ha accettati.
Ovviamente dovranno essere allegati fatti tali da provare l’ingiustificato rifiuto, ma anche l’adempimento rituale, sostanziale e temporale della specifica disciplina imposta dal legislatore ratione materiae.”
20 gennaio 2015Paola Maccarrone – p.maccarrone@lascalaw.com